Art. 52. 
Elezione del rappresentante del personale  U.L.A.  nel  consiglio  di
                           amministrazione 
 
1. E' eletto rappresentante del personale U.L.A. in seno al consiglio
di amministrazione il candidato appartenente  alla  lista  che  nelle
relative elezioni abbia ottenuto il maggior  numero  di  voti  e  che
nell'ambito  della   lista   stessa   abbia   riportato   piu'   voti
preferenziali. 
2.  E'  eletto  rappresentante  supplente  il  candidato  che   abbia
riportato un numero di voti preferenziali immediatamente inferiore  a
quello conseguito dal rappresentante titolare. 
3.  A  parita'  di  voti  tra  due  o  piu'  liste   prevale   quella
contraddistinta dal numero cardinale piu' basso. 
4. In caso di parita' o di mancanza di voti preferenziali, prevale il
candidato che nella lista occupa posizione di precedenza.