Art. 52. Elezione del rappresentante del personale U.L.A. nel consiglio di amministrazione 1. E' eletto rappresentante del personale U.L.A. in seno al consiglio di amministrazione il candidato appartenente alla lista che nelle relative elezioni abbia ottenuto il maggior numero di voti e che nell'ambito della lista stessa abbia riportato piu' voti preferenziali. 2. E' eletto rappresentante supplente il candidato che abbia riportato un numero di voti preferenziali immediatamente inferiore a quello conseguito dal rappresentante titolare. 3. A parita' di voti tra due o piu' liste prevale quella contraddistinta dal numero cardinale piu' basso. 4. In caso di parita' o di mancanza di voti preferenziali, prevale il candidato che nella lista occupa posizione di precedenza.