Art. 53. Elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione nei casi diversi da quelli contemplati negli articoli 51 e 52, nelle commissioni consultive dell'Amministrazione P.T. e dell'A.S.S.T. e nelle commissioni per gli uffici locali. 1. Per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti del personale nei casi diversi da quelli specificati agli articoli 51 e 52, valgono le disposizioni seguenti. 2. Ciascuna lista ha diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati. 3. Per quoziente elettorale si intende il rapporto fra tutti i voti validi ed il numero dei posti da attribuire. 4. I posti non assegnati per mancanza di quoziente intero sono attribuiti alle liste che abbiano riportato i maggiori resti ancorche' non abbiano raggiunto il quoziente stesso. 5. In caso di parita' di voti tra due o piu' liste prevalgono quelle contraddistinte dai numeri cardinali piu' bassi. Qualora una lista che conquisti uno o piu' posti non abbia presentato candidati per una o piu' categorie, le rappresentanze, che non possono esserle per cio' stesso conferite in tale o in tali categorie, vanno attribuite alla lista che possegga i maggiori resti. 6. Anche nel caso di parita' di resti, i posti si attribuiscono alla lista o alle liste contraddistinte dai numeri cardinali piu' bassi. 7. Nell'ambito di ciascuna lista, limitatamente ai posti ad essa attribuiti, sono eletti rappresentanti titolari i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti preferenziali. Sono nominati rappresentanti supplenti i candidati che abbiano riportato un numero di voti preferenziali immediatamente inferiore a quello conseguito dai rappresentanti titolari. 8. In caso di parita' o di mancanza di voti preferenziali, prevale il candidato che nella lista occupa posizione di precedenza. 9. Ai fini delle elezioni nelle commissioni consultive ogni posto conquistato da una lista da' diritto alla elezione di un rappresentante effettivo ed uno supplente per ognuna delle categorie che debbono esservi rappresentante (uno effettivo ed uno supplente per il personale delle categorie VI, VII e VIII, con esclusione delle qualifiche direttive, uno effettivo ed uno supplente per il personale della categoria V, uno effettivo ed uno supplente per il personale delle categorie II, III e IV) da nominare in base ai voti di preferenza riportati nelle liste stesse. 10. Ai fini delle elezioni nelle commissioni per gli uffici locali ogni posto conquistato da una lista da' diritto alla elezione di un rappresentante effettivo e relativo supplente per una sola delle categorie che debbono esservi rappresentate (uno effettivo ed uno supplente per il personale delle categorie VI, VII e VIII oppure uno effettivo ed uno supplente per il personale della categoria V oppure uno effettivo ed uno supplente per il personale della categoria IV). Le organizzazioni sindacali presentatrici delle liste vincenti scelgono, nell'ordine dei voti di lista conquistati, la categoria, o raggruppamento di esse, della quale intendono avere la rappresentanza.