Art. 53. 
Elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di 
   amministrazione nei casi diversi da quelli contemplati negli 
   articoli 51 e 52, nelle commissioni consultive 
   dell'Amministrazione P.T. e dell'A.S.S.T. e nelle commissioni  per
gli uffici locali. 
 
1. Per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti  del  personale
nei casi diversi da quelli specificati agli articoli 51 e 52, valgono
le disposizioni seguenti. 
2. Ciascuna lista ha diritto a tanti posti quante volte il  quoziente
elettorale risulta contenuto nel  numero  dei  voti  validi  da  essa
riportati. 
3. Per quoziente elettorale si intende il rapporto fra tutti  i  voti
validi ed il numero dei posti da attribuire. 
4. I posti non  assegnati  per  mancanza  di  quoziente  intero  sono
attribuiti  alle  liste  che  abbiano  riportato  i  maggiori   resti
ancorche' non abbiano raggiunto il quoziente stesso. 
5. In caso di parita' di voti tra due o piu' liste prevalgono  quelle
contraddistinte dai numeri cardinali piu' bassi.  Qualora  una  lista
che conquisti uno o piu' posti non abbia presentato candidati per una
o piu' categorie, le rappresentanze, che non possono esserle per cio'
stesso conferite in tale o in tali categorie, vanno  attribuite  alla
lista che possegga i maggiori resti. 
6. Anche nel caso di parita' di resti, i posti si attribuiscono  alla
lista o alle liste contraddistinte dai numeri cardinali piu' bassi. 
7. Nell'ambito di ciascuna lista,  limitatamente  ai  posti  ad  essa
attribuiti, sono  eletti  rappresentanti  titolari  i  candidati  che
abbiano riportato il  maggior  numero  di  voti  preferenziali.  Sono
nominati rappresentanti supplenti i candidati che  abbiano  riportato
un numero di voti preferenziali  immediatamente  inferiore  a  quello
conseguito dai rappresentanti titolari. 
8. In caso di parita' o di mancanza di voti preferenziali, prevale il
candidato che nella lista occupa posizione di precedenza. 
9. Ai fini delle elezioni nelle  commissioni  consultive  ogni  posto
conquistato  da  una  lista  da'  diritto   alla   elezione   di   un
rappresentante effettivo ed uno supplente per ognuna delle  categorie
che debbono esservi rappresentante (uno effettivo  ed  uno  supplente
per il personale delle categorie VI, VII e VIII, con esclusione delle
qualifiche direttive, uno effettivo ed uno supplente per il personale
della categoria V, uno effettivo ed uno supplente  per  il  personale
delle categorie II, III  e  IV)  da  nominare  in  base  ai  voti  di
preferenza riportati nelle liste stesse. 
10. Ai fini delle elezioni nelle commissioni per  gli  uffici  locali
ogni posto conquistato da una lista da' diritto alla elezione  di  un
rappresentante effettivo e relativo  supplente  per  una  sola  delle
categorie che debbono esservi rappresentate  (uno  effettivo  ed  uno
supplente per il personale delle categorie VI, VII e VIII oppure  uno
effettivo ed uno supplente per il personale della categoria V  oppure
uno effettivo ed uno supplente per il personale della categoria  IV).
Le  organizzazioni  sindacali  presentatrici  delle  liste   vincenti
scelgono, nell'ordine dei voti di lista conquistati, la categoria,  o
raggruppamento   di   esse,   della   quale   intendono   avere    la
rappresentanza.