Art. 54. 
            Sostituzione dei rappresentanti del personale 
 
1. Ai rappresentanti del personale effettivi eletti che  non  possono
essere nominati nella carica  o  decadono  dalla  carica  stessa  per
cessazione  dal  servizio,  per  aver  subito  la   punizione   della
sospensione dalla qualifica, per dimissioni  o  per  qualsiasi  altro
motivo, subentrano i rispettivi supplenti, i  quali,  a  loro  volta,
sono sostituiti dai candidati che appartengano alla  stessa  lista  e
che seguano nell'ordine dei voti preferenziali riportati e a  parita'
di  questi  nell'ordine  in  cui  risultano  collocati  nella   lista
medesima. 
2.  Quanto  previsto  nel  comma  1  si  applica  anche  ai  casi  di
interruzione dell'incarico a seguito  di  sospensione  cautelare  dal
servizio. 
3.  Qualora  non  sia  possibile  provvedere  alla  sostituzione  dei
rappresentanti effettivi e supplenti nel modo indicato nel comma 1 in
quanto  le  rispettive   liste   non   contengono   altri   candidati
utilizzabili,  devono  essere  indette  nuove  elezioni   sul   piano
nazionale o locale a seconda dell'organo collegiale interessato.