Art. 54. Sostituzione dei rappresentanti del personale 1. Ai rappresentanti del personale effettivi eletti che non possono essere nominati nella carica o decadono dalla carica stessa per cessazione dal servizio, per aver subito la punizione della sospensione dalla qualifica, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, subentrano i rispettivi supplenti, i quali, a loro volta, sono sostituiti dai candidati che appartengano alla stessa lista e che seguano nell'ordine dei voti preferenziali riportati e a parita' di questi nell'ordine in cui risultano collocati nella lista medesima. 2. Quanto previsto nel comma 1 si applica anche ai casi di interruzione dell'incarico a seguito di sospensione cautelare dal servizio. 3. Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione dei rappresentanti effettivi e supplenti nel modo indicato nel comma 1 in quanto le rispettive liste non contengono altri candidati utilizzabili, devono essere indette nuove elezioni sul piano nazionale o locale a seconda dell'organo collegiale interessato.