Art. 6. Sottocomitato elettorale dell'A.S.S.T. 1. Presso la direzione dell'A.S.S.T. e' istituito un unico sottocomitato elettorale per il personale telefonico, nominato dal direttore dell'A.S.S.T. e composto da: a) un direttore centrale, che lo presiede; b) quattro impiegati, appartenenti al personale dell'A.S.S.T. in qualita' di membri. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente a categoria non inferiore alla VI. 3. Il sottocomitato elettorale dell'A.S.S.T. sovraintende alle operazioni elettorali che riguardano tutto il personale telefonico e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, sia per le elezioni al consiglio di amministrazione che per quelle alle commissioni consultive di zona.