Art. 6. 
               Sottocomitato elettorale dell'A.S.S.T. 
 
1.  Presso  la  direzione  dell'A.S.S.T.  e'   istituito   un   unico
sottocomitato elettorale per il personale  telefonico,  nominato  dal
direttore dell'A.S.S.T. e composto da: 
a) un direttore centrale, che lo presiede; 
b) quattro impiegati,  appartenenti  al  personale  dell'A.S.S.T.  in
qualita' di membri. 
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente
a categoria non inferiore alla VI. 
3.  Il  sottocomitato  elettorale  dell'A.S.S.T.  sovraintende   alle
operazioni elettorali che riguardano tutto il personale telefonico  e
ad esso si applicano le disposizioni di cui all'art. 4,  sia  per  le
elezioni  al  consiglio  di  amministrazione  che  per  quelle   alle
commissioni consultive di zona.