Art. 7. Compiti dei sottocomitati elettorali 1. I sottocomitati elettorali, oltre ai compiti previsti in altri articoli del presente regolamento, hanno le seguenti attribuzioni: a) costituzione, ai sensi degli articoli 8 e 38, dei seggi elettorali, indicando quali elettori dei vari uffici voteranno presso i seggi e quali per posta. Per il personale in assegno alle direzioni compartimentali ed ai circoli delle costruzioni, applicato in uffici autonomi e sezioni autonome ubicati in localita' non coincidenti con quella della direzione di appartenenza, ancorche' in circoscrizioni provinciali diverse, il sottocomitato competente, ai sensi dell'art. 8, ove non ritenga di ammettere la votazione per posta, costituisce uno o piu' appositi seggi elettorali; b) assegnazione di un numero progressivo a ciascun seggio e predisposizione dei timbri di cui all'allegato fac-simile (tabella 3); c) nomina dei componenti i seggi stessi secondo quanto previsto dall'art. 8; d) compilazione degli elenchi degli elettori assegnati a ciascun seggio, in quadruplice copia, suddivisi per ufficio di appartenenza, sulla base dei nominativi comunicati dall'Amministrazione P.T. e dall'A.S.S.T. ai sensi dell'art. 17.