Art. 7. 
                Compiti dei sottocomitati elettorali 
 
1. I sottocomitati elettorali, oltre ai  compiti  previsti  in  altri
articoli del presente regolamento, hanno le seguenti attribuzioni: 
a)  costituzione,  ai  sensi  degli  articoli  8  e  38,  dei   seggi
elettorali, indicando quali elettori dei vari uffici voteranno presso
i seggi e quali per posta. Per il personale in assegno alle direzioni
compartimentali ed ai circoli delle costruzioni, applicato in  uffici
autonomi e sezioni autonome ubicati in localita' non coincidenti  con
quella della direzione di appartenenza, ancorche'  in  circoscrizioni
provinciali diverse, il sottocomitato competente, ai sensi  dell'art.
8, ove non ritenga di ammettere la votazione per  posta,  costituisce
uno o piu' appositi seggi elettorali; 
b)  assegnazione  di  un  numero  progressivo  a  ciascun  seggio   e
predisposizione dei timbri di cui  all'allegato  fac-simile  (tabella
3); 
c) nomina dei componenti  i  seggi  stessi  secondo  quanto  previsto
dall'art. 8; 
d) compilazione degli elenchi  degli  elettori  assegnati  a  ciascun
seggio, in quadruplice copia, suddivisi per ufficio di  appartenenza,
sulla base dei  nominativi  comunicati  dall'Amministrazione  P.T.  e
dall'A.S.S.T. ai sensi dell'art. 17.