Art. 8. Costituzione e composizione dei seggi elettorali 1. I seggi sono costituiti dai sottocomitati elettorali competenti per territorio che ne danno comunicazione al comitato centrale per eventuali provvedimenti di modifica. 2. Decorsi dieci giorni dall'invio della comunicazione, qualora il comitato elettorale non abbia fatto pervenire alcuna osservazione, i seggi si intendono approvati ed i sottocomitati provvedono alla predisposizione dei timbri relativi ai seggi stessi e di quanto altro occorra. 3. Nelle sedi degli organi centrali e periferici sono istituiti seggi elettorali quando negli uffici, ubicati nella stessa localita', sia in servizio un numero di elettori non inferiore a 25 e non superiore a 400. 4. Per le sedi presso le quali siano in servizio piu' di 400 elettori, gli stessi debbono essere ripartiti, di norma, in piu' seggi elettorali. 5. Gli elettori, che prestano servizio in sedi periferiche, in cui non sia possibile la istituzione del seggio, votano per posta con le modalita' previste dal capo III del titolo V. 6. La determinazione del numero dei seggi da istituire e l'assegnazione degli elettori ai singoli seggi devono avvenire a cura dei sottocomitati elettorali entro il trentesimo giorno antecedente la data di votazione. 7. Per esigenze organizzative congruamente motivate i sottocomitati elettorali hanno facolta' di costituire seggi in difformita' dalle norme di cui ai commi precedenti. 8. I seggi elettorali sono composti da un impiegato con funzioni di presidente e da tre impiegati dei quali due con funzioni di scrutatori ed uno con funzioni di segretario. 9. Per i seggi ai quali vengono assegnati piu' di quattrocento elettori, in deroga a quanto previsto dal comma 4, il numero degli scrutatori e' elevato a tre. 10. La disciplina delle adunanze spetta al presidente del seggio. Egli, udito il parere degli scrutatori, decide, in via provvisoria, su tutti i reclami presentati e su tutte le contestazioni mosse, risolve i casi dubbi e si pronuncia sulla validita' dei voti. 11. A tutte le operazioni che si svolgono presso i seggi possono assistere i rappresentanti di lista designati presso i sottocomitati elettorali dalle organizzazioni sindacali presentatrici di liste accolte dal comitato elettorale, scelti tra il personale in servizio nella stessa sede del seggio. 12. Per il tempo in cui assistono alle operazioni presso i seggi, i rappresentanti di lista sono considerati in attivita' di servizio a tutti gli effetti. 13. In caso di impedimento del presidente, ne assume le funzioni lo scrutatore piu' anziano di eta', il quale viene a sua volta sostituito con le modalita' di cui al comma 14. 14. In caso di impedimento di uno dei componenti del seggio, il presidente, o chi ne fa le veci, provvede alla sostituzione con uno degli elettori del seggio che non sia candidato o rappresentante di lista, dandone immediata comunicazione telegrafica al comitato elettorale, al competente sottocomitato elettorale ed all'ufficio di appartenenza del prescelto. 15. Per la validita' delle operazioni del seggio devono trovarsi presenti almeno tre componenti.