Art. 8. 
          Costituzione e composizione dei seggi elettorali 
 
1. I seggi sono costituiti dai  sottocomitati  elettorali  competenti
per territorio che ne danno comunicazione al  comitato  centrale  per
eventuali provvedimenti di modifica. 
2. Decorsi dieci giorni dall'invio della  comunicazione,  qualora  il
comitato elettorale non abbia fatto pervenire alcuna osservazione,  i
seggi si intendono  approvati  ed  i  sottocomitati  provvedono  alla
predisposizione dei timbri relativi ai seggi stessi e di quanto altro
occorra. 
3. Nelle sedi degli organi centrali e periferici sono istituiti seggi
elettorali quando negli uffici, ubicati nella stessa  localita',  sia
in servizio un numero di elettori non inferiore a 25 e non  superiore
a 400. 
4. Per le sedi  presso  le  quali  siano  in  servizio  piu'  di  400
elettori, gli stessi debbono essere  ripartiti,  di  norma,  in  piu'
seggi elettorali. 
5. Gli elettori, che prestano servizio in sedi  periferiche,  in  cui
non sia possibile la istituzione del seggio, votano per posta con  le
modalita' previste dal capo III del titolo V. 
6.  La  determinazione  del  numero  dei   seggi   da   istituire   e
l'assegnazione degli elettori ai singoli seggi devono avvenire a cura
dei sottocomitati elettorali entro il trentesimo  giorno  antecedente
la data di votazione. 
7. Per esigenze organizzative congruamente motivate  i  sottocomitati
elettorali hanno facolta' di costituire seggi  in  difformita'  dalle
norme di cui ai commi precedenti. 
8. I seggi elettorali sono composti da un impiegato con  funzioni  di
presidente  e  da  tre  impiegati  dei  quali  due  con  funzioni  di
scrutatori ed uno con funzioni di segretario. 
9. Per i seggi  ai  quali  vengono  assegnati  piu'  di  quattrocento
elettori, in deroga a quanto previsto dal comma 4,  il  numero  degli
scrutatori e' elevato a tre. 
10. La disciplina delle adunanze spetta  al  presidente  del  seggio.
Egli, udito il parere degli scrutatori, decide, in  via  provvisoria,
su tutti i reclami presentati e  su  tutte  le  contestazioni  mosse,
risolve i casi dubbi e si pronuncia sulla validita' dei voti. 
11. A tutte le operazioni che si  svolgono  presso  i  seggi  possono
assistere i rappresentanti di lista designati presso i  sottocomitati
elettorali dalle  organizzazioni  sindacali  presentatrici  di  liste
accolte dal comitato elettorale, scelti tra il personale in  servizio
nella stessa sede del seggio. 
12. Per il tempo in cui assistono alle operazioni presso i  seggi,  i
rappresentanti di lista sono considerati in attivita' di  servizio  a
tutti gli effetti. 
13. In caso di impedimento del presidente, ne assume le  funzioni  lo
scrutatore  piu'  anziano  di  eta',  il  quale  viene  a  sua  volta
sostituito con le modalita' di cui al comma 14. 
14. In caso di impedimento di  uno  dei  componenti  del  seggio,  il
presidente, o chi ne fa le veci, provvede alla sostituzione  con  uno
degli elettori del seggio che non sia candidato o  rappresentante  di
lista,  dandone  immediata  comunicazione  telegrafica  al   comitato
elettorale, al competente sottocomitato elettorale ed all'ufficio  di
appartenenza del prescelto. 
15. Per la validita' delle  operazioni  del  seggio  devono  trovarsi
presenti almeno tre componenti.