Art. 27 
                       Contenuto della domanda 
 
  1. L'articolo 318 del codice di procedura civile e' sostituito  dal
seguente: 
"Art. 318  -  (Contenuto  della  domanda).  -  La  domanda,  comunque
proposta, deve contenere, oltre l'indicazione  del  giudice  e  delle
parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto. 
Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo  316  e  quello
della comparizione devono intercorrere termini liberi non  minori  di
quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla meta'. 
Se la citazione indica un giorno nel quale il  giudice  di  pace  non
tiene udienza, la comparizione  e'  d'ufficio  rimandata  all'udienza
immediatamente successiva".