Art. 31 
                Conciliazione in sede non contenziosa 
 
  1. L'articolo 322 del codice di procedura civile e' sostituito  dal
seguente: 
"Art. 322 - (Conciliazione in sede non contenziosa). - L'istanza  per
la  conciliazione  in  sede  non  contenziosa   e'   proposta   anche
verbalmente al giudice di pace competente per territorio  secondo  le
disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo. 
Il  processo  verbale  di  conciliazione  in  sede  non   contenziosa
costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma,
se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace. 
Negli altri casi il processo verbale ha valore di  scrittura  privata
riconosciuta in giudizio".