(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 1)
                      REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 
    DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1986, N. 896, RECANTE DISCIPLINA DELLA 
       RICERCA E DELLA COLTIVAZIONE DELLE RISORSE GEOMETRICHE. 

 
                               Art. 1 
                            (Definizioni) 
1. Ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n.  896  recante  disciplina
della ricerca e della  coltivazione  delle  risorse  geotermiche,  di
seguito denominata "legge", e del  presente  regolamento  si  intende
per: 
a) "risorse  geotermiche"  l'energia  termica  derivante  dal  calore
terrestre estraibile mediante fluidi geotermici; 
b) "fluidi geotermici" i fluidi, con  eventuali  sostanze  associate,
derivanti da processi naturali di  accumulo  e  riscaldamento  e  che
vengono estratti sotto forma di vapore, acqua calda, salamoia  e  gas
caldi,  ovvero  derivanti   da   processi   artificiali   conseguenti
all'immissione di fluidi nel sottosuolo; 
c) "sostanze associate" le sostanze minerali, esclusi gli idrocarburi
liquidi e gassosi, che si trovino  in  soluzione  o  in  altra  forma
insieme ai fluidi geotermici; 
d) "usi energetici" l'utilizzazione  dei  fluidi  geotermici  per  la
produzione  di  energia  elettrica,  nonche'  di   calore   per   usi
industriali, agricoli  o  civili  mediante  la  realizzazione  di  un
progetto geotermico; 
e) "progetto geotermico" un progetto finalizzato alla  realizzazio-ne
di un obbiettivo energetico,  comprendente  l'insieme  di  attivita',
opere ed impianti necessari per la produzione  e  l'utilizzazione  di
energia contenuta nel fluido geotermico; 
f)  "ricerca"  l'insieme  delle  operazioni  volte   all'accertamento
dell'esistenza e della consistenza delle risorse geotermiche, nonche'
delle possibilita' tecnico-economiche  di  utilizzazione  dei  fluidi
geotermici,  come  ad  esempio  l'esecuzione  di  rilievi  geologici,
geochimici e geofisici, di pozzi esplorativi e di  delimitazione,  di
prove  di  produzione  anche  prolungate,   nonche'   di   prove   di
stimolazione e di  acidificazione  e  di  utilizzazione  pratica  dei
fluidi geotermici e  delle  sostanze  associate,  da  eseguire  anche
mediante impianti pilota,  per  uso  prevalentemente  energetico.  Le
prove  sono  comprensive  dello  smaltimento  in  superficie  o   nel
sottosuolo dei fluidi geotermici; 
g)  "coltivazione"  l'insieme  delle   operazioni   necessarie   alla
produzione  industriale  dei  fluidi  geotermici,   comprendente   in
particolare l'esecuzione  di  pozzi  destinati  alla  produzione,  la
realizzazione degli impianti e delle  infrastrutture  necessarie,  la
produzione  dei  fluidi  stessi,  il  loro  trattamento  ed  il  loro
smaltimento in superficie e  in  sottosuolo,  il  monitoraggio  degli
effetti della produzione e dello smaltimento; 
h) "iniezione" l'immissione nel sottosuolo di fluidi  allo  scopo  di
estrarne calore; 
i) "reiniezione" la reimmissione nel sottosuolo, in tutto o in parte,
di fluidi geotermici dopo la loro utilizzazione.