(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 10)
                               Art. 10 
(Studio delle modifiche ambientali relative al permesso di ricerca in
                             terraferma) 
1. Nel caso in cui la domanda di permesso di ricerca si riferisca  ad
aree ricadenti in terra lo studio di  valutazione  di  massima  delle
eventuali modifiche ambientali, di cui all'art.  4,  comma  1,  della
legge, deve contenere, unitamente ad una  sintesi  del  programma  di
lavoro di cui all'art. 8: 
a) una relazione descrittiva, con l'indicazione su carta in scala non
inferiore  a  1:100.000,   delle   caratteristiche   geomorfologiche,
idrografiche, di utilizzazione del suolo, urbanistiche e  paesistiche
esistenti, e degli eventuali vincoli gravanti sull'area  per  cui  si
richiede il permesso, imposti in base alle leggi vigenti,  statali  e
regionali,  a  tutela  degli  interessi   idrogeologici,   forestali,
paesistici,   naturalistici,   storici,   artistici,    archeologici,
architettonici, urbanistici e di uso civico; 
b) l'indicazione delle porzioni di aree soggette a vincoli  puntuali,
di cui alla legge 1 giugno 1939 n. 1089, su cartografia in scala  non
inferiore a 1:25.000; 
c) la definizione di massima del tipo e della quantita' dei  rifiuti,
degli scarichi e delle emissioni previsti,  eventualmente  risultanti
dalle attivita' in programma; 
d) gli schemi di massima delle modalita'  di  esecuzione  dei  lavori
geofisici e dei pozzi in aree soggette  a  vincoli,  con  riferimento
alla tipologia dei lavori ed al tipo di vincolo; 
e) la descrizione delle misure di monitoraggio previste; 
f) la previsione di massima delle modifiche  ambientali  rilevanti  e
l'individuazione degli impatti che si potranno eventualmente produrre
in relazione all'entita' ed alla tipologia dei lavori  programmati  e
con particolare riferimento all'atmosfera,  all'ambiente  idrico,  al
suolo e sottosuolo, alla vegetazione, flora e fauna, agli ecosistemi,
alla salute pubblica, al rumore e  vibrazioni,  alle  radiazioni,  al
paesaggio e ai beni materiali; 
g) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre  e,  se
possibile,  compensare  gli  eventuali  effetti  negativi   rilevanti
sull'ambiente derivanti dai lavori in programma; 
h) uno studio di massima delle eventuali opere di recupero ambientale
conseguenti ai lavori di ricerca e  comprendenti  in  particolare  la
sistemazione e la manutenzione dei piazzali, delle aree  limitrofe  e
delle infrastrutture connesse alle attivita' di ricerca. 
 
    

          Note all'art. 10:
          -  Per  il  testo  dell'art.  4,  comma  1,  della legge n.
          896/1986 vedi nelle note all'art. 7.
          - La  legge  n.  1089/1939  reca:  "Tutela  delle  cose  di
          interesse artistico e storico".