Art. 10 (Studio delle modifiche ambientali relative al permesso di ricerca in terraferma) 1. Nel caso in cui la domanda di permesso di ricerca si riferisca ad aree ricadenti in terra lo studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali, di cui all'art. 4, comma 1, della legge, deve contenere, unitamente ad una sintesi del programma di lavoro di cui all'art. 8: a) una relazione descrittiva, con l'indicazione su carta in scala non inferiore a 1:100.000, delle caratteristiche geomorfologiche, idrografiche, di utilizzazione del suolo, urbanistiche e paesistiche esistenti, e degli eventuali vincoli gravanti sull'area per cui si richiede il permesso, imposti in base alle leggi vigenti, statali e regionali, a tutela degli interessi idrogeologici, forestali, paesistici, naturalistici, storici, artistici, archeologici, architettonici, urbanistici e di uso civico; b) l'indicazione delle porzioni di aree soggette a vincoli puntuali, di cui alla legge 1 giugno 1939 n. 1089, su cartografia in scala non inferiore a 1:25.000; c) la definizione di massima del tipo e della quantita' dei rifiuti, degli scarichi e delle emissioni previsti, eventualmente risultanti dalle attivita' in programma; d) gli schemi di massima delle modalita' di esecuzione dei lavori geofisici e dei pozzi in aree soggette a vincoli, con riferimento alla tipologia dei lavori ed al tipo di vincolo; e) la descrizione delle misure di monitoraggio previste; f) la previsione di massima delle modifiche ambientali rilevanti e l'individuazione degli impatti che si potranno eventualmente produrre in relazione all'entita' ed alla tipologia dei lavori programmati e con particolare riferimento all'atmosfera, all'ambiente idrico, al suolo e sottosuolo, alla vegetazione, flora e fauna, agli ecosistemi, alla salute pubblica, al rumore e vibrazioni, alle radiazioni, al paesaggio e ai beni materiali; g) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, se possibile, compensare gli eventuali effetti negativi rilevanti sull'ambiente derivanti dai lavori in programma; h) uno studio di massima delle eventuali opere di recupero ambientale conseguenti ai lavori di ricerca e comprendenti in particolare la sistemazione e la manutenzione dei piazzali, delle aree limitrofe e delle infrastrutture connesse alle attivita' di ricerca.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 4, comma 1, della legge n. 896/1986 vedi nelle note all'art. 7. - La legge n. 1089/1939 reca: "Tutela delle cose di interesse artistico e storico".