Art. 11 (Studio delle modifiche ambientali relative al permesso di ricerca in mare) 1. Nel caso in cui la domanda di permesso di ricerca si riferisca ad aree ricadenti in mare lo studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali, di cui all'art. 4, comma 1, della legge, deve contenere, unitamente ad una sintesi del programma di lavoro di cui all'art. 8: a) una relazione descrittiva, con l'indicazione su cartografia dell'Istituto idrografico della marina in scala adeguata, delle caratteristiche geomorfologiche e batimetriche del fondo marino, delle caratteristiche chimico-fisiche, biologiche ed oceanologiche dell'area marina interessata dalla ricerca, dei dati storici meteomarini, delle utilizzazioni del mezzo marino e, nel caso di aree marine in prossimita' di coste, delle caratteristiche paesistiche esistenti, nonche' degli eventuali vincoli gravanti sull'area richiesta imposti in base a leggi vigenti; b) gli schemi di massima delle modalita' di esecuzione dei lavori geofisici e dei pozzi in aree soggette a vincoli, con riferimento alla tipologia dei lavori ed al tipo di vincolo; c) la definizione di massima del tipo e della quantita' dei rifiuti, degli scarichi e delle immissioni previsti, eventualmente risultanti dalle attivita' in programma; d) la previsione di massima delle modifiche ambientali rilevanti e l'individuazione degli impatti che si potranno eventualmente produrre in relazione all'entita' ed alla tipologia dei lavori programmati e con particolare riferimento alla fauna ed alla flora marina, agli ecosistemi marini, al fondo ed al sottofondo marino, al corpo idrico, alle condizioni meteomarine, al paeseggio, compresi i beni materiali e culturali e l'archeologia subacquea; e) la descrizione delle misure di monitoraggio previste; f) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, se possibile, compensare gli eventuali effetti negativi rilevanti sull'ambiente derivanti dai lavori in programma nel rispetto delle norme previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979 sulla difesa del mare; g) uno studio di massima delle eventuali opere di recupero ambientale conseguenti ai lavori di ricerca e comprendenti in particolare la rimozione delle installazioni emergenti dal fondo marino a seguito della chiusura mineraria dei pozzi.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 4, comma 1, della legge n. 896/1986 vedi nelle note all'art. 7. - La legge n. 979/1982 reca: "Disposizioni per la difesa del mare".