(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 11)
                               Art. 11 
(Studio delle modifiche ambientali relative al permesso di ricerca in
                                mare) 
1. Nel caso in cui la domanda di permesso di ricerca si riferisca  ad
aree ricadenti in mare lo studio  di  valutazione  di  massima  delle
eventuali modifiche ambientali, di cui all'art.  4,  comma  1,  della
legge, deve contenere, unitamente ad una  sintesi  del  programma  di
lavoro di cui all'art. 8: 
a)  una  relazione  descrittiva,  con  l'indicazione  su  cartografia
dell'Istituto idrografico  della  marina  in  scala  adeguata,  delle
caratteristiche geomorfologiche  e  batimetriche  del  fondo  marino,
delle caratteristiche chimico-fisiche,  biologiche  ed  oceanologiche
dell'area  marina  interessata  dalla  ricerca,  dei   dati   storici
meteomarini, delle utilizzazioni del mezzo marino e, nel caso di aree
marine in prossimita' di  coste,  delle  caratteristiche  paesistiche
esistenti,  nonche'  degli  eventuali  vincoli   gravanti   sull'area
richiesta imposti in base a leggi vigenti; 
b) gli schemi di massima delle modalita'  di  esecuzione  dei  lavori
geofisici e dei pozzi in aree soggette  a  vincoli,  con  riferimento
alla tipologia dei lavori ed al tipo di vincolo; 
c) la definizione di massima del tipo e della quantita' dei  rifiuti,
degli scarichi e delle immissioni previsti, eventualmente  risultanti
dalle attivita' in programma; 
d) la previsione di massima delle modifiche  ambientali  rilevanti  e
l'individuazione degli impatti che si potranno eventualmente produrre
in relazione all'entita' ed alla tipologia dei lavori  programmati  e
con particolare riferimento alla fauna ed  alla  flora  marina,  agli
ecosistemi marini, al fondo ed al sottofondo marino, al corpo idrico,
alle condizioni meteomarine, al paeseggio, compresi i beni  materiali
e culturali e l'archeologia subacquea; 
e) la descrizione delle misure di monitoraggio previste; 
f) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre  e,  se
possibile,  compensare  gli  eventuali  effetti  negativi   rilevanti
sull'ambiente derivanti dai lavori in programma  nel  rispetto  delle
norme previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979 sulla difesa  del
mare; 
g) uno studio di massima delle eventuali opere di recupero ambientale
conseguenti ai lavori di ricerca e  comprendenti  in  particolare  la
rimozione delle installazioni emergenti dal fondo  marino  a  seguito
della chiusura mineraria dei pozzi. 
 
    

          Note all'art. 11:
          -  Per  il  testo  dell'art.  4,  comma  1,  della legge n.
          896/1986 vedi nelle note all'art. 7.
          - La legge n. 979/1982 reca: "Disposizioni  per  la  difesa
          del mare".