(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 13)
                               Art. 13 
              (Minimizzazione dell'impatto ambientale) 
1. Ai fini dell'impatto ambientale il programma dei lavori di ricerca
deve essere studiato in modo tale da minimizzare per quanto possibile
la  superficie  da  interessare  con  gli  impianti   ed   a   curare
l'inserimento   nell'ambiente   delle    infrastrutture    e    delle
installazioni necessarie.