Art. 14 (Esercizio del permesso di ricerca) 1. Il titolare del permesso di ricerca e' tenuto ad eseguire il programma di lavoro secondo le regole della buona tecnica, iniziando le indagini geologiche, geofisiche e geochimiche e le operazioni di perforazione entro i termini stabiliti nel decreto di rilascio del permesso. Il titolare deve prendere ogni idonea misura per proteggere l'ambiente da effetti nocivi eventualmente risultanti dalle attivita' che e' autorizzato a condurre. 2. Per l'esecuzione dei lavori di ricerca nell'ambito del permesso, il titolare puo' avvalersi anche dell'opera di imprese specializzate dandone comunicazione alla Sezione competente prima dell'inizio dei lavori. Il permissionario e' responsabile nei confronti della Pubblica Amministrazione dell'opera delle imprese specializzate di cui sopra. 3. Il titolare di permesso di ricerca ricadente, in tutto o in parte, in area marina deve poter disporre di apparecchiature affidabili per la localizzazione, con sistema ottico o con radiolocalizzazione, dei limiti in mare del permesso. 4. Nei casi di contestazione sulla ubicazione dei limiti in terraferma o qualora l'Ingegnere capo della Sezione competente lo reputi necessario, il titolare del permesso e' tenuto ad effettuare, sotto il controllo dello stesso. Ingegnere capo ed in contraddittorio con i titolari di eventuali concessioni o permessi limitrofi, la ricognizione topografica sul terreno di parte o di tutto il perimetro del permesso, sia preliminarmente che nel corso della vigenza del permesso, con l'eventuale apposizione di pilastrini in muratura nei vertici. A conclusione dell'operazione suddetta, eseguita a spese dei titolari, e' redatto apposito verbale firmato da tutti gli intervenuti e vistato dall'Ingegnere capo. Il verbale ha valore di atto di verifica dei confini, sia nei confronti dell'Amministrazione, sia del titolare del permesso e dei terzi interessati.