Art. 15 (Autorizzazione ai rilievi geofisici) 1. Il titolare del permesso prima di dare inizio alle indagini geofisiche di cui all'articolo precedente deve presentare, per l'approvazione, il programma esecutivo alla Sezione competente, specificando quali rilievi intende svolgere, con quali mezzi, su quale parte dell'area del permesso e in quale periodo di tempo. 2. L'inizio delle operazioni suddette non puo' avere luogo prima che l'Ingegnere capo della Sezione competente, acquisiti, ove lo ritenga necessario, i pareri delle amministrazioni dello Stato eventualmente interessate, abbia dato l'autorizzazione imponendo le eventuali prescrizioni da queste determinate. 3. Trascorsi 60 giorni dalla comunicazione della richiesta di parere l'Amministrazione potra' comunque procedere all'esame dell'istanza.