(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 15)
                               Art. 15 
                (Autorizzazione ai rilievi geofisici) 
1. Il titolare del  permesso  prima  di  dare  inizio  alle  indagini
geofisiche  di  cui  all'articolo  precedente  deve  presentare,  per
l'approvazione,  il  programma  esecutivo  alla  Sezione  competente,
specificando quali rilievi intende  svolgere,  con  quali  mezzi,  su
quale parte dell'area del permesso e in quale periodo di tempo. 
2. L'inizio delle operazioni suddette non puo' avere luogo prima  che
l'Ingegnere capo della Sezione competente, acquisiti, ove lo  ritenga
necessario, i pareri delle amministrazioni dello Stato  eventualmente
interessate,  abbia  dato  l'autorizzazione  imponendo  le  eventuali
prescrizioni da queste determinate. 
3. Trascorsi 60 giorni dalla comunicazione della richiesta di  parere
l'Amministrazione potra' comunque procedere all'esame dell'istanza.