(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 16)
                               Art. 16 
            (Autorizzazione alla perforazione dei pozzi) 
1. Il titolare del permesso, prima di dare inizio  all'esecuzione  di
pozzi, deve presentare il programma  esecutivo,  per  l'approvazione,
alla Sezione competente. 
2. Il programma, corredato di documentazione grafica,  deve  indicare
l'ubicazione dei pozzi, i temi di ricerca previsti, la profondita' da
raggiungere, gli impianti da impiegare, la forza motrice prevista  ed
i programmi di tubaggio. 
3. La postazione non puo' essere fissata a distanza inferiore  a  500
metri dalla linea di confine del permesso, salvo deroghe  autorizzate
dall'Ingegnere  capo  della  Sezione  competente,  che  peraltro   ha
facolta' di imporre una distanza maggiore. 
4. Il pozzo deve essere contrassegnato in  modo  da  renderne  sicura
l'individuazione sul campo. A  tale  contrassegno  il  titolare  deve
riferirsi in ogni occasione e per  ogni  effetto,  nei  rapporti  con
l'Amministrazione. 
5. Ricorrendone i presupposti, si applicano i commi 7 ed 8  dell'art.
3 della legge. 
6. Per i pozzi  che  ricadono  in  aree  terrestri  il  titolare  del
permesso deve inoltre: 
a) specificare e dettagliare, su  carta  in  scala  non  inferiore  a
1:25.000, gli eventuali  vincoli  esistenti  nonche'  presentare  uno
schema  esecutivo  in  scala  non  inferiore  a  1:2.000,   dell'area
interessata dalla postazione e della relativa viabilita' di accesso; 
b) descrivere dettagliatamente  con  riferimento  alla  progettazione
esecutiva: 
- la localizzazione dei prelievi dei fluidi per la perforazione e dei
relativi scarichi; 
- la localizzazione dell'eventuale  ricettore  profondo  qualora  sia
prevista la reiniezione dei reflui; 
- la localizzazione delle postazioni di monitoraggio previste; 
c) specificare le caratteristiche territoriali  ed  ambientali  delle
zone limitrofe alla postazione precisando; 
- i dati sulla popolazione residente in tali zone; 
-  la  quantificazione  del  carico  previsto  sulle   infrastrutture
esistenti (trasporto e viabilita', localizzazione delle discariche); 
d) descrivere e quantificare gli impatti specifici  in  relazione  al
tipo di vincolo; 
e) presentare uno studio particolareggiato riguardante: 
- la costruzione delle opere temporanee di drenaggio e canalizzazione
delle acque  superficiali  relative  al  piazzale  ed  il  successivo
ripristino del suolo al fine di limitare l'impatto ambientale. 
- le opere di  ripristino  della  superficie  occupata  dal  piazzale
qualora il pozzo risulti sterile e sia da chiudere minerariamente. 
7. Per i pozzi in area marina il permissionario e' tenuto: 
a)  a   determinare   l'ubicazione   con   sistema   ottico   o   con
radiolocalizzazione, trasmettendo alla Sezione competente il  verbale
relativo con la indicazione del metodo seguito; 
b) a  prevedere  un  idoneo  programma  di  rilevamenti  geofisici  e
geotecnici, qualora le caratteristiche del  fondo  marino  non  siano
sufficientemente note. 
8. Nel  caso  che  l'ubicazione  del  pozzo  ricada  in  aree  marine
assoggettate ai vincoli di cui all'art. 11, il titolare del  permesso
deve specificare e dettagliare, su cartografia in scala  adeguata,  i
tipi di vincoli esistenti. 
9. Per la perforazione  di  pozzi  in  area  marina  orientali  dalla
terraferma, ove la postazione ricada in un titolo minerario  vigente,
l'Ingegnere capo comunichera' l'istanza relativa con il corredo degli
atti  al  titolare  dello  stesso,  imponendo  un  termine   per   le
osservazioni.  Trascorso  infruttuosamente   il   termine   assegnato
l'Ingegnere capo potra' comunque procedere alla autorizzazione. 
10. L'Ingegnere capo, acquisiti i pareri delle altre  amministrazioni
statali e regionali competenti, o comunque decorsi  60  giorni  dalla
richiesta, decide in merito  al  programma  presentato  imponendo  le
eventuali prescrizioni. 
11. Contro le determinazioni dell'Ingegnere capo e'  ammesso  ricorso
gerarchico   al   Ministero   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato il quale decide sentito il Comitato tecnico per  gli
idrocarburi e per la geotermia. 
 
    

          Nota all'art. 16:
          - Art. 3, commi 7 e 8, della legge n. 896/1986:
          "7. Sull'istanza deve essere acquisito il preventivo parere
          del  Ministero   della   marina   mercantile,   se   l'area
          interessata   concerne   il   demanio  marittimo,  il  mare
          territoriale o la piattaforma continentale italiana, ovvero
          quello del Ministero o dell'autorita' regionale  competente
          se  l'area  ricade  sui  terreni  appartenenti  al  demanio
          pubblico o al patrimonio dello Stato o della regione.
          8.  Per  le zone interessanti la difesa deve essere sentita
          l'amministrazione militare".