(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 18)
                               Art. 18 
     (Stato di avanzamento dei lavori e conservazione campioni) 
1. Il titolare del permesso e' tenuto a comunicare, alla scadenza  di
ogni quadrimestre solare, all'Ufficio  nazionale  minerario  per  gli
idrocarburi e la geotermia ed alla  Sezione  competente,  le  notizie
sullo stato di avanzamento dei lavori e sui risultati ottenuti. 
2. Il permissionario e' tenuto a  conservare,  a  disposizione  della
Sezione   competente,   parte   di    ciascun    campione    raccolto
rappresentativo  delle  rocce  attraversate  e  dei  fluidi  o  altre
sostanze minerali rinvenuti, salvo i  casi  in  cui,  per  lo  scarso
recupero, i campioni siano stati completamente usati per le  analisi,
nonche' i risultati delle eventuali analisi effettuate. 
3. I campioni devono recare le indicazioni atte a precisare il  pozzo
dal quale sono stati prelevati, la profondita' di prelievo e la  loro
orientazione  con  individuazione  delle  estremita'   superiore   ed
inferiore.