Art. 18 (Stato di avanzamento dei lavori e conservazione campioni) 1. Il titolare del permesso e' tenuto a comunicare, alla scadenza di ogni quadrimestre solare, all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente, le notizie sullo stato di avanzamento dei lavori e sui risultati ottenuti. 2. Il permissionario e' tenuto a conservare, a disposizione della Sezione competente, parte di ciascun campione raccolto rappresentativo delle rocce attraversate e dei fluidi o altre sostanze minerali rinvenuti, salvo i casi in cui, per lo scarso recupero, i campioni siano stati completamente usati per le analisi, nonche' i risultati delle eventuali analisi effettuate. 3. I campioni devono recare le indicazioni atte a precisare il pozzo dal quale sono stati prelevati, la profondita' di prelievo e la loro orientazione con individuazione delle estremita' superiore ed inferiore.