Art. 2 (Competenze) 1. Le funzioni amministrative, compresa quella di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, sono di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato -Direzione generale delle miniere- Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, che le esercita tramite le proprie Sezioni periferiche. 2. Nel caso di concessioni per risorse geotermiche di interesse lo- cale ricadenti in parte su terraferma ed in parte su area marina le funzioni sopra specificate spettano comunque all'autorita' statale.