(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 2)
                               Art. 2 
                            (Competenze) 
1.  Le  funzioni  amministrative,  compresa   quella   di   vigilanza
sull'applicazione  delle  norme  di  polizia   mineraria,   sono   di
competenza   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato -Direzione generale delle miniere- Ufficio nazionale
minerario per gli idrocarburi e la geotermia, che le esercita tramite
le proprie Sezioni periferiche. 
2. Nel caso di concessioni per risorse geotermiche di  interesse  lo-
cale ricadenti in parte su terraferma ed in parte su area  marina  le
funzioni sopra specificate spettano comunque all'autorita' statale.