(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 20)
Art. 20
(Profilo geo-stratigrafico)
1. Le diagrafie rilevate nei pozzi devono essere tenute a
disposizione della Sezione competente.
2. Entro 40 giorni dalla ultimazione della perforazione il titolare
del permesso deve trasmettere all'Ufficio nazionale minerario per gli
idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente il profilo geo-
stratigrafico del foro, corredato da grafici e notizie relativi alle
operazioni eseguite ed ai risultati ottenuti.
3. Il profilo definitivo sara' trasmesso entro 40 giorni dalla
chiusura mineraria o dal completamento delle prove di produzione