(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 20)
                               Art. 20 
                     (Profilo geo-stratigrafico) 
1.  Le  diagrafie  rilevate  nei  pozzi  devono   essere   tenute   a
disposizione della Sezione competente. 
2. Entro 40 giorni dalla ultimazione della perforazione  il  titolare
del permesso deve trasmettere all'Ufficio nazionale minerario per gli
idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente il profilo geo-
stratigrafico del foro, corredato da grafici e notizie relativi  alle
operazioni eseguite ed ai risultati ottenuti. 
3. Il profilo  definitivo  sara'  trasmesso  entro  40  giorni  dalla
chiusura mineraria o dal completamento delle prove di produzione