(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 21)
                               Art. 21 
                (Rinvenimento dei fluidi geotermici) 
1. In caso di rinvenimento  di  fluidi  geotermici  il  titolare  del
permesso deve  darne  comunicazione,  entro  15  giorni,  all'Ufficio
nazionale minerario per  gli  idrocarburi  e  la  geotermia  ed  alla
Sezione competente. 
2. Salvo giustificati motivi, entro un  anno  dal  completamento  del
pozzo devono avere inizio le prove di produzione  che  sono  condotte
con continuita' sotto il controllo della Sezione competente, che puo'
impartire prescrizioni in proposito. 
3. Qualora nel corso delle  prove  di  produzione,  per  la  limitata
quantita' di fluidi da produrre, non sia programmata  la  reiniezione
dei fluidi geotermici secondo le modalita'  di  cui  all'art.  64,  i
fluidi  stessi  dovranno  essere  raccolti  e  trattati  prima  dello
smaltimento in base a quanto stabilito  dalle  normative  vigenti  in
materia.