Art. 22 (Riconoscimento del carattere nazionale e locale) 1. Ai fini del riconoscimento del carattere nazionale o locale delle risorse geotermiche rinvenute, il permissionario deve trasmettere all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente la documentazione completa delle prospezioni effettuate nell'ambito del permesso e dei risultati ottenuti, nonche' i risultati di prove di strato e di produzione effettuate nei pozzi, le conclusioni sulle caratteristiche produttive dei pozzi stessi e sulle caratteristiche chimiche-fisiche dei fluidi geotermici, la stima delle risorse geotermiche rinvenute, delle riserve recuperabili in relazione alla loro eventuale utilizzazione per la realizzazione di un progetto geotermico tecnicamente ed economicamente valido. 2. Nel caso di risorse geotermiche rinvenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o cumunque scoperte nel corso di ricerche indirizzate ad altri fini, si prescinde, in ordine al riconoscimento di cui al comma 1 ed al conseguente conferimento della relativa concessione di coltivazione, dal possesso di specifico permesso di ricerca per fluidi geotermici. 3. Se le risorse geotermiche rinvenute sono riconosciute di interesse locale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette gli atti pertinenti alle regioni interessate per il seguito dell'istruttoria relativa al ritrovamento, dandone comunicazione al permissionario.