(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 22)
                               Art. 22 
          (Riconoscimento del carattere nazionale e locale) 
1. Ai fini del riconoscimento del carattere nazionale o locale  delle
risorse geotermiche rinvenute,  il  permissionario  deve  trasmettere
all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed
alla Sezione competente la documentazione completa delle  prospezioni
effettuate nell'ambito del permesso e dei risultati ottenuti, nonche'
i risultati di prove di strato e di produzione effettuate nei  pozzi,
le conclusioni sulle caratteristiche produttive dei  pozzi  stessi  e
sulle caratteristiche  chimiche-fisiche  dei  fluidi  geotermici,  la
stima delle risorse geotermiche rinvenute, delle riserve recuperabili
in relazione alla loro eventuale utilizzazione per  la  realizzazione
di un progetto geotermico tecnicamente ed economicamente valido. 
2. Nel caso di risorse geotermiche rinvenute  prima  dell'entrata  in
vigore del presente regolamento o  cumunque  scoperte  nel  corso  di
ricerche indirizzate ad  altri  fini,  si  prescinde,  in  ordine  al
riconoscimento di cui al comma 1 ed al conseguente conferimento della
relativa concessione  di  coltivazione,  dal  possesso  di  specifico
permesso di ricerca per fluidi geotermici. 
3. Se le risorse geotermiche rinvenute sono riconosciute di interesse
locale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
trasmette gli atti pertinenti alle regioni interessate per il seguito
dell'istruttoria relativa al ritrovamento, dandone  comunicazione  al
permissionario.