(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 24)
                               Art. 24 
                    (Abbandono di pozzo sterile) 
1. Il permissionario, nel caso in cui intenda  abbandonare  il  pozzo
ritenuto  sterile  o  non  suscettibile  di   assicurare   produzione
commerciale, deve essere preventivamente  autorizzato  dall'Ingegnere
capo  della  Sezione  competente,  che   puo'   impartire   eventuali
istruzioni in merito alla sistemazione del pozzo. 
2. In caso  di  rifiuto  dell'autorizzazione  il  provvedimento  deve
essere motivato. 
3.  Avverso  il  provvedimento  di  rifiuto  dell'Ingegnere  capo  il
permissionario  puo'  avanzare   ricorso   gerarchico   al   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  il  quale  decide,
sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.