Art. 24 (Abbandono di pozzo sterile) 1. Il permissionario, nel caso in cui intenda abbandonare il pozzo ritenuto sterile o non suscettibile di assicurare produzione commerciale, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ingegnere capo della Sezione competente, che puo' impartire eventuali istruzioni in merito alla sistemazione del pozzo. 2. In caso di rifiuto dell'autorizzazione il provvedimento deve essere motivato. 3. Avverso il provvedimento di rifiuto dell'Ingegnere capo il permissionario puo' avanzare ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale decide, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.