(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 25)
                               Art. 25 
                 (Sospensione dei lavori di ricerca) 
1. Il titolare del permesso puo' sospendere di propria  iniziativa  i
lavori  di  ricerca  solo  per  ragioni  di  forza  maggiore  o   per
giustificati  motivi  tecnico-economici,  dandone  immediata  notizia
all'Ingegnere capo della Sezione competente per l'approvazione. 
2.  Al  di  fuori  dei  casi  previsti  nel  precedente   comma,   il
permissionario non puo' sospendere  i  lavori  se  non  espressamente
autorizzato dall'Ingegnere capo. 
3. Avverso le decisioni dell'Ingegnere capo che neghi  l'approvazione
ed ordini l'immediata ripresa dei lavori o neghi l'autorizzazione, il
permissionario  puo'  presentare  ricorso  gerarchico   al   Ministro
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  il  quale  decide,
sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per  la  geotermia.
Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo che lo stesso Ministro non
riconosca  l'esistenza  di  giustificati  motivi  per  consentire  la
sospensione del provvedimento impugnato.