(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 27)
Art. 27
(Obblighi del permissionario)
1. Il titolare del permesso di ricerca e' tenuto:
a) ad eseguire le operazioni con la piu' rigorosa osservanza delle
norme di sicurezza stabilite dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dalle altre amministrazioni dello
Stato interessate;
b) ad osservare tutte le prescrizioni contenute nel decreto di
conferimento del permesso, nonche' quelle che fossero imposte dalle
altre amministrazioni dello Stato nella tutela dei rispettivi
interessi;
c) ad osservare ogni altra disposizione successivamente impartita
dall'Ingegnere capo ai fini della regolare esecuzione del programma;
d) a porre in essere le misure indicate nei provvedimenti di
autorizzazione all'iniezione o alla reiniezione;
e) ad adottare le misure stabilite ai fini della conservazione delle
eventuali risorse rinvenute;
f) a comunicare ogni notizia di carattere economico e tecnico e gli
altri dati richiesti all'Ufficio nazionale minerario per gli
idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente.