(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 27)
                               Art. 27 
                    (Obblighi del permissionario) 
1. Il titolare del permesso di ricerca e' tenuto: 
a) ad eseguire le operazioni con la piu'  rigorosa  osservanza  delle
norme  di  sicurezza  stabilite  dal  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato  e  dalle  altre  amministrazioni  dello
Stato interessate; 
b) ad osservare  tutte  le  prescrizioni  contenute  nel  decreto  di
conferimento del permesso, nonche' quelle che fossero  imposte  dalle
altre  amministrazioni  dello  Stato  nella  tutela  dei   rispettivi
interessi; 
c) ad osservare ogni  altra  disposizione  successivamente  impartita
dall'Ingegnere capo ai fini della regolare esecuzione del programma; 
d) a  porre  in  essere  le  misure  indicate  nei  provvedimenti  di
autorizzazione all'iniezione o alla reiniezione; 
e) ad adottare le misure stabilite ai fini della conservazione  delle
eventuali risorse rinvenute; 
f) a comunicare ogni notizia di carattere economico e tecnico  e  gli
altri  dati  richiesti  all'Ufficio  nazionale  minerario   per   gli
idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente.