(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 28)
                               Art. 28 
                 (Modifiche al programma di lavoro) 
1. Qualora il titolare del  permesso  di  ricerca  intenda  apportare
modifiche rilevanti al programma di lavoro, deve sottoporre il  nuovo
programma all'Amministrazione per l'approvazione. 
2. Qualora il nuovo programma comporti rilevanti variazioni allo stu-
dio di valutazione di impatto ambientale, di  cui  all'art.  4  della
legge, il titolare e'  tenuto  ad  adeguare  la  documentazione  gia'
precedentemente presentata che sara' trasmessa  alle  Amministrazioni
competenti ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni. 
3. Il tempo necessario ai fini dell'istruttoria non  viene  computato
nella durata complessiva del permesso. 
 
    

          Nota all'art. 28:
          - Art. 4 della legge n. 896/1986:
          "Art. 4 (Permessi di ricerca e disposizioni a  salvaguardia
          dell'integrita'  ambientale  e dell'assetto urbanistico). -
          1. La domanda di permesso di ricerca deve essere presentata
          al    Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato  insieme  al  programma  dei lavori che si
          intendono  eseguire  e  dei  relativi  costi  e  tempi   di
          esecuzione.  Ad  essa  deve  essere  unito  uno  studio  di
          valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali
          con riferimento all'entita' e  alla  tipologia  dei  lavori
          programmati  nonche' delle opere di recupero ambientale che
          si intendono eseguire.
          2.   Il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato  trasmette lo studio di cui al primo comma
          al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Ministero
          per i  beni  culturali  ed  ambientali,  al  Ministero  per
          l'ecologia,  alle  regioni  e  ai comuni interessati per le
          eventuali osservazioni, che devono essere  formulate  entro
          tre  mesi dalla ricezione. Trascorso tale termine lo studio
          si intende valutato positivamente.
          3.   Se   il   permesso   di   ricerca   riguarda   un'area
          caratterizzata  da  particolari  condizioni di instabilita'
          geostrutturali, e come tale classificata con  decreto,  del
          presidente  della Regione interessata, si applicano le pro-
          cedure previste dal successivo art. 11".