Art. 28 (Modifiche al programma di lavoro) 1. Qualora il titolare del permesso di ricerca intenda apportare modifiche rilevanti al programma di lavoro, deve sottoporre il nuovo programma all'Amministrazione per l'approvazione. 2. Qualora il nuovo programma comporti rilevanti variazioni allo stu- dio di valutazione di impatto ambientale, di cui all'art. 4 della legge, il titolare e' tenuto ad adeguare la documentazione gia' precedentemente presentata che sara' trasmessa alle Amministrazioni competenti ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni. 3. Il tempo necessario ai fini dell'istruttoria non viene computato nella durata complessiva del permesso.
Nota all'art. 28: - Art. 4 della legge n. 896/1986: "Art. 4 (Permessi di ricerca e disposizioni a salvaguardia dell'integrita' ambientale e dell'assetto urbanistico). - 1. La domanda di permesso di ricerca deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato insieme al programma dei lavori che si intendono eseguire e dei relativi costi e tempi di esecuzione. Ad essa deve essere unito uno studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali con riferimento all'entita' e alla tipologia dei lavori programmati nonche' delle opere di recupero ambientale che si intendono eseguire. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette lo studio di cui al primo comma al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Ministero per i beni culturali ed ambientali, al Ministero per l'ecologia, alle regioni e ai comuni interessati per le eventuali osservazioni, che devono essere formulate entro tre mesi dalla ricezione. Trascorso tale termine lo studio si intende valutato positivamente. 3. Se il permesso di ricerca riguarda un'area caratterizzata da particolari condizioni di instabilita' geostrutturali, e come tale classificata con decreto, del presidente della Regione interessata, si applicano le pro- cedure previste dal successivo art. 11".