Art. 29 (Proroga della vigenza) 1. Il titolare del permesso di ricerca che intenda ottenere una proroga della vigenza deve presentare la relativa domanda all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia in duplice copia ed alla Sezione competente almeno 60 giorni prima della scadenza del permesso stesso. 2. Ciascuna domanda deve essere corredata di una dettagliata relazione tecnica, con relativa documentazione, sui lavori svolti e sui risultati ottenuti nell'ambito del permesso in relazione al programma di lavoro approvato con il decreto di conferimento del permesso. 3. Il permissionario deve indicare nella domanda l'area per la quale viene richiesta la proroga e la durata della proroga. 4. In caso di richiesta di proroga su area ridotta, l'area per la quale il permesso viene prorogato e quella restituita devono avere le caratteristiche di cui all'art. 9. La riduzione deve essere effettuata su area adiacente al perimetro del permesso. 5. Alla domanda deve essere allegato il programma dei lavori che il permissionario intende svolgere nel periodo di proroga, con l'indicazione degli obbiettivi della ulteriore ricerca, degli impegni di spesa e dei tempi di esecuzione delle singole fasi operative. 6. Qualora ne ricorrano le condizioni si applica l'art. 28, comma 2. 7. Il programma stesso deve essere approvato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, con il decreto che conferisce la proroga.