(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 29)
                               Art. 29 
                       (Proroga della vigenza) 
1. Il titolare del permesso  di  ricerca  che  intenda  ottenere  una
proroga della vigenza deve presentare la relativa domanda all'Ufficio
nazionale minerario per gli idrocarburi e  la  geotermia  in  duplice
copia ed  alla  Sezione  competente  almeno  60  giorni  prima  della
scadenza del permesso stesso. 
2.  Ciascuna  domanda  deve  essere  corredata  di  una   dettagliata
relazione tecnica, con relativa documentazione, sui lavori  svolti  e
sui risultati ottenuti  nell'ambito  del  permesso  in  relazione  al
programma di lavoro approvato con  il  decreto  di  conferimento  del
permesso. 
3. Il permissionario deve indicare nella domanda l'area per la  quale
viene richiesta la proroga e la durata della proroga. 
4. In caso di richiesta di proroga su area  ridotta,  l'area  per  la
quale il permesso viene prorogato e quella restituita devono avere le
caratteristiche  di  cui  all'art.  9.  La  riduzione   deve   essere
effettuata su area adiacente al perimetro del permesso. 
5. Alla domanda deve essere allegato il programma dei lavori  che  il
permissionario  intende  svolgere  nel  periodo   di   proroga,   con
l'indicazione degli obbiettivi della ulteriore ricerca, degli impegni
di spesa e dei tempi di esecuzione delle singole fasi operative. 
6. Qualora ne ricorrano le condizioni si applica l'art. 28, comma 2. 
7. Il programma stesso deve essere  approvato,  sentito  il  Comitato
tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, con  il  decreto  che
conferisce la proroga.