(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 3)
                               Art. 3 
                   (Piccole utilizzazioni locali) 
1. Al fine della valutazione della potenza termica di cui all'art. 1,
comma 6, e all'art. 9  della  legge,  si  considera  una  temperatura
convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi. 
 
    

                            NOTE AL REGOLAMENTO
          Note all'art. 3:
          - Art. 1, comma 6, della legge n. 896/1986: "6.  Sono  con-
          siderate  piccole  utilizzazioni locali le utilizzazioni di
          acque calde geotermiche reperibili a profondita'  inferiori
          a 400 metri con potenza termica complessiva non superiore a
          2.000 chilowatt termici".
          - Art. 9 della legge n.896/1986:
          "Art.  9  (Piccole utilizzazioni locali). - 1. L'esecuzione
          dei pozzi di profondita' fino  a  400  metri  per  ricerca,
          estrazione ed utilizzazione di acque calde, comprese quelle
          sgorganti  da  sorgenti  di potenza termica complessiva non
          superiore a 2.000 chilowatt termici, e'  autorizzata  dalla
          Regione territorialmente competente con le modalita' di cui
          al regio decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775.
          2.  Si applica, ricorrendone i presupposti, il comma 7, del
          precedente art. 3".