Art. 3 (Piccole utilizzazioni locali) 1. Al fine della valutazione della potenza termica di cui all'art. 1, comma 6, e all'art. 9 della legge, si considera una temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi.
NOTE AL REGOLAMENTO Note all'art. 3: - Art. 1, comma 6, della legge n. 896/1986: "6. Sono con- siderate piccole utilizzazioni locali le utilizzazioni di acque calde geotermiche reperibili a profondita' inferiori a 400 metri con potenza termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici". - Art. 9 della legge n.896/1986: "Art. 9 (Piccole utilizzazioni locali). - 1. L'esecuzione dei pozzi di profondita' fino a 400 metri per ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti di potenza termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici, e' autorizzata dalla Regione territorialmente competente con le modalita' di cui al regio decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775. 2. Si applica, ricorrendone i presupposti, il comma 7, del precedente art. 3".