Art. 30 (Rinuncia al permesso di ricerca) 1. Il titolare del permesso di ricerca che intenda rinunciarvi deve farne dichiarazione all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente senza apporvi condizione alcuna. 2. Alla dichiarazione di rinuncia deve essere allegata una dettagliata relazione tecnica, conclusiva, con pertinente documentazione illustrativa, sui lavori effettuati, sui risultati conseguiti e sulla valutazione finale in merito all'interesse geotermico dell'area del permesso e sulle motivazioni che inducono il permessionario alla rinuncia. 3. In merito alla rinuncia provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto di accettazione, previa verifica degli adempimenti relativi alla sicurezza ed alla tutela ambientale.