(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 30)
                               Art. 30 
                  (Rinuncia al permesso di ricerca) 
1. Il titolare del permesso di ricerca che intenda  rinunciarvi  deve
farne  dichiarazione  all'Ufficio   nazionale   minerario   per   gli
idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente  senza  apporvi
condizione alcuna. 
2.  Alla  dichiarazione  di  rinuncia  deve   essere   allegata   una
dettagliata   relazione   tecnica,   conclusiva,    con    pertinente
documentazione illustrativa, sui  lavori  effettuati,  sui  risultati
conseguiti  e  sulla  valutazione  finale  in  merito   all'interesse
geotermico dell'area del permesso e sulle motivazioni che inducono il
permessionario alla rinuncia. 
3. In merito alla rinuncia provvede il Ministero dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato  con  decreto  di  accettazione,  previa
verifica degli adempimenti relativi alla  sicurezza  ed  alla  tutela
ambientale.