Art. 31 (Rinuncia parziale all'area) 1. Il permesso di ricerca non puo' essere ampliato nel corso della vigenza. 2. E' consentita la rinuncia parziale al permesso di ricerca purche' l'area rinunciata presenti le caratteristiche di continuita' e compattezza di cui all'art. 9. 3. In caso di rinuncia totale o parziale e' dovuto il canone per l'anno in corso.