(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 31)
                               Art. 31 
                    (Rinuncia parziale all'area) 
1. Il permesso di ricerca non puo' essere ampliato  nel  corso  della
vigenza. 
2. E' consentita la rinuncia parziale al permesso di ricerca  purche'
l'area  rinunciata  presenti  le  caratteristiche  di  continuita'  e
compattezza di cui all'art. 9. 
3. In caso di rinuncia totale o parziale  e'  dovuto  il  canone  per
l'anno in corso.