Art. 32 (Concessione di coltivazione) 1. Fermo restando quanto disposto nel precedente art. 22, comma 2, al titolare del permesso, che mediante perforazione di pozzi abbia rinvenuto risorse geotermiche riconosciute d'interesse nazionale, e' concessa la coltivazione entro un'area che comprenda il pozzo o i pozzi se la relativa capacita' produttiva e gli altri elementi di valutazione geomineraria disponibili giustificano tecnicamente lo sviluppo del giacimento scoperto. 2. L'area di cui al comma 1, definita ai sensi del successivo art. 39, deve essere tale che, posta in relazione agli elementi di valutazione geomineraria disponibili, consenta il razionale sviluppo del giacimento scoperto. 3. Nell'ambito dello stesso permesso di ricerca possono essere accordate piu' concessioni di coltivazione.