(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 32)
                               Art. 32 
                    (Concessione di coltivazione) 
1. Fermo restando quanto disposto nel precedente art. 22, comma 2, al
titolare del permesso,  che  mediante  perforazione  di  pozzi  abbia
rinvenuto risorse geotermiche riconosciute d'interesse nazionale,  e'
concessa la coltivazione entro un'area che comprenda  il  pozzo  o  i
pozzi se la relativa capacita' produttiva e  gli  altri  elementi  di
valutazione geomineraria  disponibili  giustificano  tecnicamente  lo
sviluppo del giacimento scoperto. 
2. L'area di cui al comma 1, definita ai sensi  del  successivo  art.
39, deve essere  tale  che,  posta  in  relazione  agli  elementi  di
valutazione geomineraria disponibili, consenta il razionale  sviluppo
del giacimento scoperto. 
3. Nell'ambito  dello  stesso  permesso  di  ricerca  possono  essere
accordate piu' concessioni di coltivazione.