Art. 33 (Domanda di concessione di coltivazione) 1. La domanda di concessione di coltivazione per risorse geotermiche riconosciute di interesse nazionale, redatta in carta legale, deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato -Direzione generale delle miniere- Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia in duplice copia e deve contenere le indicazioni di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), b), c) e d), nonche' le indicazioni relative all'area richiesta, conformemente al successivo art. 39; copia dell'istanza deve essere trasmessa alla Sezione competente, unitamente ad una copia dei documenti di cui ai punti b), d), e), f) del successivo art. 34.