(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 33)
                               Art. 33 
              (Domanda di concessione di coltivazione) 
1. La domanda di concessione di coltivazione per risorse  geotermiche
riconosciute di interesse nazionale, redatta in  carta  legale,  deve
essere  presentata  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato -Direzione generale delle miniere- Ufficio nazionale
minerario per gli idrocarburi e la geotermia in duplice copia e  deve
contenere le indicazioni di cui all'art. 6, comma 2, lettera a),  b),
c)  e  d),  nonche'  le  indicazioni  relative  all'area   richiesta,
conformemente al successivo art. 39; copia dell'istanza  deve  essere
trasmessa alla  Sezione  competente,  unitamente  ad  una  copia  dei
documenti di cui ai punti b), d), e), f) del successivo art. 34.