(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 34)
                               Art. 34 
                          (Documentazione) 
1. Alla domanda di concessione di coltivazione devono essere allegati
i seguenti documenti: 
a) la certificazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a); 
b) due esemplari, firmati e bollati, dei fogli di cui all'art. 39; 
c) un esemplare degli stessi fogli, privo di qualsiasi indicazione  e
piegatura,  per  la  compilazione,  a  cura  dell'Ufficio   nazionale
minerario per gli idrocarburi e la geotermia,  della  planimetria  da
pubblicare  nel  Bollettino  ufficiale  degli  idrocarburi  e   della
geotermia insieme ad un estratto della domanda di concessione. 
d) il programma dei lavori,  in  triplice  copia,  in  carta  legale,
ciascuno corredato da una relazione tecnica; 
e) la relazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera g); 
f) lo studio di cui all'art. 11, comma 1, della legge in 5 copie,  di
cui una bollata, unitamente ad  una  copia  per  ciascuna  regione  e
comune interessati dall'area richiesta. 
2. Qualora la concessione  di  coltivazione  sia  richiesta  da  piu'
soggetti in contitolarita', ai sensi  dell'art.  7,  comma  2,  della
legge, nell'istanza che deve  essere  presentata  dal  rappresentante
unico e sottoscritta dagli altri contitolari, devono essere  indicate
le quote di partecipazione di ciascun richiedente. I documenti di cui
ai punti d) ed f) del comma 1 devono essere sottoscritti da  tutti  i
richiedenti. 
3. Il richiedente e' dispensato  dal  produrre  i  documenti  di  cui
all'art. 7, comma  1,  lettera  g),  qualora  sia  gia'  titolare  di
permessi di ricerca o di  concessioni  di  coltivazione  nel  settore
geotermico, ovvero li abbia gia'  inviati  a  corredo  di  precedenti
domande. Nei  casi  suddetti  il  richiedente  deve  farne  esplicita
menzione. 
 
    

          Note all'art. 34:
          - Art. 11, comma 1,  della  legge  n.  896/1986:  "1.  Alla
          richiesta   di  concessione  di  coltivazione  deve  essere
          allegato  uno  studio  di  valutazione   preventiva   delle
          modifiche   ambientali   che   le   attivita'   programmate
          comportano  o  possono  comportare  nel  corso  del  tempo,
          nonche'  delle  opere di recupero ambientale che si propone
          di eseguire",
          - Art.  7,  comma  2,  della  legge  n.  896/1986:  "2.  La
          concessione  puo' essere accordata anche a piu' soggetti in
          contitolarita' alle stesse condizioni di cui  al  comma  5,
          del precedente art. 3".