(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 35)
                               Art. 35 
              (Relazione tecnica e programma di lavoro) 
1. La domanda di concessione di coltivazione e' accompagnata  da  una
dettagliata  ed  aggiornata  relazione  tecnica,  con  documentazione
illustrativa, sui  risultati  dei  lavori  eseguiti  nell'ambito  del
permesso di ricerca con particolare riferimento: 
a) alla interpretazione dei dati geologici, geofisici,  geochimici  e
di perforazione acquisiti  o  comunque  disponibili  per  l'area  del
permesso; 
b) alla interpretazione delle prove di produzione ed  alla  capacita'
produttiva dei pozzi di scoperta dei fluidi geotermici; 
c) alle  caratteristiche  ed  al  valore  economico  delle  eventuali
sostanze minerali associate; 
d)  alle  caratteristiche  geologiche,  strutturali,  petrofisiche  e
geometriche delle formazioni mineralizzate; 
e) ai  parametri  che  individuano  il  comportamento  idraulico  del
serbatoio; 
f) alla stima del potenziale produttivo del campo scoperto. 
2. La domanda di concessione di coltivazione  deve  essere  corredata
del programma dei lavori  di  sviluppo  e  dei  lavori  di  ulteriore
ricerca previsti nell'ambito della concessione, nonche' del  progetto
geotermico che si intende realizzare. 
3. Il programma indica il  termine  entro  il  quale  si  prevede  di
completare lo sviluppo del campo e di dare inizio  alla  coltivazione
delle risorse geotermiche. Dovranno essere descritte, con il maggiore
dettaglio possibile in relazione alle conoscenze gia'  acquisite  con
la ricerca, le operazioni necessarie alla produzione industriale  dei
fluidi  geotermici  e  delle  eventuali  sostanze   associate,   come
l'esecuzione di pozzi di produzione, di iniezione e  di  reiniezione,
nonche' alla realizzazione di impianti connessi e di  infrastrutture.
Per ciascuna delle operazioni  in  programma  dovra'  essere  fornita
l'indicazione dei mezzi e delle  tecniche  da  impiegare  nonche'  la
previsione relativa all'impegno di spesa e ai tempi di esecuzione. 
4. Nel programma dei lavori il  richiedente  e'  tenuto  ad  indicare
anche i lavori di prospezione e di ricerca che prevede di  effettuare
nell'ambito della concessione in  relazione  all'estensione  ed  alla
conformazione dell'area, descrivendo le fasi  operative,  i  temi  di
ricerca, i mezzi a disposizione, gli impegni di spesa ed i  tempi  di
esecuzione previsti. 
5. Il progetto geotermico da presentarsi unitamente alla  domanda  di
concessione di coltivazione indica il piano di coltivazione economica
delle risorse  geotermiche  e  delle  eventuali  sostanze  associate,
nonche' degli impianti che a tale scopo si intendono realizzare,  che
tenga conto della durata richiesta per la concessione oltre che delle
destinazioni e dei possibili usi delle  risorse  previsti  dai  piani
regionali di cui al quinto comma dell'art. 2 della legge. Il progetto
geotermico  deve  contenere  l'analisi  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica. 
6. Nel caso in cui gli impianti siano finalizzati alla produzione  di
energia elettrica o  termica,  devono  essere  precisati  i  seguenti
elementi: 
a) composizione chimica; caratteristiche termodinamiche  comprendenti
temperatura, pressione ed entalpia; portata del fluido utilizzabile; 
b) potenza termica; 
c) potenza elettrica da installare; 
d) impianti minerari ed impianti di utilizzazione; 
e)  impianti  di  reiniezione  e  caratteristiche   del   fluido   da
reiniettare; 
f) sistemi di controllo ambientale; 
g) conti economici del progetto; 
h) eventuale accordo contrattuale preliminare con l'utilizzatore. 
7. Nel caso in cui gli impianti siano finalizzati  allo  sfruttamento
di sostanze associate, devono essere indicati i seguenti elementi; 
a) composizione chimica, caratteristiche termodinamiche e portata del
fluido utilizzabile; 
b) tipo di  impianto  di  recupero  delle  sostanze  associate  e  di
recupero energetico; 
c)  impianti  di  reiniezione  e  caratteristiche   del   fluido   da
reiniettare; 
d) sistemi di controllo ambientale; 
e) conti economici del progetto; 
f) eventuale accordo contrattuale preliminare con l'utilizzatore. 
 
    

          Nota all'art. 35:
          -  Art.  2,  comma 5, della legge n. 896/1986: "5. Entro un
          anno dalla data di ricevimento della relazione  di  cui  al
          comma  2 del presente articolo le Regioni, tenuto conto dei
          propri  programmi  di   sviluppo   e   sentiti   i   comuni
          interessati,  definiscono  il  piano  di destinazione e dei
          possibili usi delle risorse geotermiche  di  interesse  lo-
          cale,  dandone  comunicazione  al Ministero dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato".