Art. 35 (Relazione tecnica e programma di lavoro) 1. La domanda di concessione di coltivazione e' accompagnata da una dettagliata ed aggiornata relazione tecnica, con documentazione illustrativa, sui risultati dei lavori eseguiti nell'ambito del permesso di ricerca con particolare riferimento: a) alla interpretazione dei dati geologici, geofisici, geochimici e di perforazione acquisiti o comunque disponibili per l'area del permesso; b) alla interpretazione delle prove di produzione ed alla capacita' produttiva dei pozzi di scoperta dei fluidi geotermici; c) alle caratteristiche ed al valore economico delle eventuali sostanze minerali associate; d) alle caratteristiche geologiche, strutturali, petrofisiche e geometriche delle formazioni mineralizzate; e) ai parametri che individuano il comportamento idraulico del serbatoio; f) alla stima del potenziale produttivo del campo scoperto. 2. La domanda di concessione di coltivazione deve essere corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ulteriore ricerca previsti nell'ambito della concessione, nonche' del progetto geotermico che si intende realizzare. 3. Il programma indica il termine entro il quale si prevede di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla coltivazione delle risorse geotermiche. Dovranno essere descritte, con il maggiore dettaglio possibile in relazione alle conoscenze gia' acquisite con la ricerca, le operazioni necessarie alla produzione industriale dei fluidi geotermici e delle eventuali sostanze associate, come l'esecuzione di pozzi di produzione, di iniezione e di reiniezione, nonche' alla realizzazione di impianti connessi e di infrastrutture. Per ciascuna delle operazioni in programma dovra' essere fornita l'indicazione dei mezzi e delle tecniche da impiegare nonche' la previsione relativa all'impegno di spesa e ai tempi di esecuzione. 4. Nel programma dei lavori il richiedente e' tenuto ad indicare anche i lavori di prospezione e di ricerca che prevede di effettuare nell'ambito della concessione in relazione all'estensione ed alla conformazione dell'area, descrivendo le fasi operative, i temi di ricerca, i mezzi a disposizione, gli impegni di spesa ed i tempi di esecuzione previsti. 5. Il progetto geotermico da presentarsi unitamente alla domanda di concessione di coltivazione indica il piano di coltivazione economica delle risorse geotermiche e delle eventuali sostanze associate, nonche' degli impianti che a tale scopo si intendono realizzare, che tenga conto della durata richiesta per la concessione oltre che delle destinazioni e dei possibili usi delle risorse previsti dai piani regionali di cui al quinto comma dell'art. 2 della legge. Il progetto geotermico deve contenere l'analisi di fattibilita' tecnica ed economica. 6. Nel caso in cui gli impianti siano finalizzati alla produzione di energia elettrica o termica, devono essere precisati i seguenti elementi: a) composizione chimica; caratteristiche termodinamiche comprendenti temperatura, pressione ed entalpia; portata del fluido utilizzabile; b) potenza termica; c) potenza elettrica da installare; d) impianti minerari ed impianti di utilizzazione; e) impianti di reiniezione e caratteristiche del fluido da reiniettare; f) sistemi di controllo ambientale; g) conti economici del progetto; h) eventuale accordo contrattuale preliminare con l'utilizzatore. 7. Nel caso in cui gli impianti siano finalizzati allo sfruttamento di sostanze associate, devono essere indicati i seguenti elementi; a) composizione chimica, caratteristiche termodinamiche e portata del fluido utilizzabile; b) tipo di impianto di recupero delle sostanze associate e di recupero energetico; c) impianti di reiniezione e caratteristiche del fluido da reiniettare; d) sistemi di controllo ambientale; e) conti economici del progetto; f) eventuale accordo contrattuale preliminare con l'utilizzatore.
Nota all'art. 35: - Art. 2, comma 5, della legge n. 896/1986: "5. Entro un anno dalla data di ricevimento della relazione di cui al comma 2 del presente articolo le Regioni, tenuto conto dei propri programmi di sviluppo e sentiti i comuni interessati, definiscono il piano di destinazione e dei possibili usi delle risorse geotermiche di interesse lo- cale, dandone comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".