(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 37)
                               Art. 37 
                  (Programma di ripristino finale) 
1. Il concessionario deve presentare all'Ufficio nazionale  minerario
per gli idrocarburi e la geotermia e alla Sezione competente,  almeno
un anno prima della scadenza  definitiva  del  titolo,  un  programma
dettagliato di ripristino finale delle aree interessate dai lavori. 
2. Il  Ministro  dell'industria  del  commercio  e  dell'artigianato,
acquisito  il  parere  delle  altre   amministrazioni   dello   Stato
interessate e sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi  e  per
la  geotermia,  approva   il   programma   e   stabilisce   eventuali
prescrizioni.