Art. 37 (Programma di ripristino finale) 1. Il concessionario deve presentare all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia e alla Sezione competente, almeno un anno prima della scadenza definitiva del titolo, un programma dettagliato di ripristino finale delle aree interessate dai lavori. 2. Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, acquisito il parere delle altre amministrazioni dello Stato interessate e sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, approva il programma e stabilisce eventuali prescrizioni.