Art. 38 (Domanda ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge) 1. Trascorso inutilmente il termine di cui all'art. 10, comma 1, della legge l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ne da' comunicazione nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia. A partire da tale data chiunque sia in possesso dei necessari requisiti di capacita' tecnica ed economica puo' presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda intesa ad ottenere il rilascio della concessione di coltivazione di risorse geotermiche gia' rinvenute e riconosciute di interesse nazionale. 2. Alle domande di concessione di coltivazione presentate ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35, 36 e 37. L'Amministrazione mettera' a disposizione degli interessati gli elementi di valutazione geominerari disponibili. 3. Ai fini dell'assegnazione della concessione di coltivazione sono considerate concorrenti le domande pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nelle more dell'istruttoria e, comunque, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia. In caso di concorso di domande si applicano i criteri di preferenza di cui all'art. 10, comma 2, e dell'art. 3, comma 2, della legge.
Note all'art. 38: - Art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 896/1986: "1. Entro sei mesi dal provvedimento di cui al precedente art. 6, comma 2, il titolare del permesso deve presentare, a pena di decadenza, domanda di concessione di coltivazione al Ministero dell'industria e dell'artigianato, se trattasi di risorse geotermiche di interesse locale. 2. Trascorso tale termine, la concessione puo' essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, purche' in possesso dei necessari requisiti di capacita' tecnica ed economica. La concessione e' accordata, a parita' di condizioni, in via preferenziale all'ENEL o all'ENI singolarmente o in contitolarita' paritetica". - Art. 3, comma 2, della legge n. 896/1986: "2. In caso di concorso di piu' istanze relative alla stessa zona, il permesso e' rilasciato tenendo conto della garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, ai fini della corretta esecuzione del programma di lavoro proposto, della conoscenza diretta di cui essi dispongono sui problemi geologico-strutturali specifici dell'area richiesta, dell'ampiezza del programma di lavoro, tenuto conto della sua razionalita' e con riferimento alla sua eventuale complementarieta' con ricerche svolte in zone adiacenti".