(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 38)
                               Art. 38 
         (Domanda ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge) 
1. Trascorso inutilmente il termine di  cui  all'art.  10,  comma  1,
della legge l'Ufficio nazionale minerario per gli  idrocarburi  e  la
geotermia  ne  da'  comunicazione  nel  Bollettino  ufficiale   degli
idrocarburi e della geotermia. A partire da tale data chiunque sia in
possesso dei necessari requisiti di capacita'  tecnica  ed  economica
puo'  presentare  al  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato  domanda  intesa  ad  ottenere  il  rilascio   della
concessione di coltivazione di risorse geotermiche gia'  rinvenute  e
riconosciute di interesse nazionale. 
2. Alle domande di concessione di coltivazione  presentate  ai  sensi
del  presente  articolo  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni  di  cui  agli  articoli  33,   34,   35,   36   e   37.
L'Amministrazione  mettera'  a  disposizione  degli  interessati  gli
elementi di valutazione geominerari disponibili. 
3. Ai fini dell'assegnazione della concessione di  coltivazione  sono
considerate   concorrenti   le   domande   pervenute   al   Ministero
dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   nelle   more
dell'istruttoria e, comunque, non oltre tre mesi dalla  pubblicazione
della prima domanda nel  Bollettino  ufficiale  degli  idrocarburi  e
della geotermia. In caso  di  concorso  di  domande  si  applicano  i
criteri di preferenza di cui all'art. 10, comma  2,  e  dell'art.  3,
comma 2, della legge. 
 
    

          Note all'art. 38:
          - Art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 896/1986:
          "1.  Entro  sei mesi dal provvedimento di cui al precedente
          art. 6, comma 2, il titolare del permesso deve  presentare,
          a pena di decadenza, domanda di concessione di coltivazione
          al Ministero dell'industria e dell'artigianato, se trattasi
          di risorse geotermiche di interesse locale.
          2.  Trascorso  tale  termine,  la  concessione  puo' essere
          rilasciata a  chiunque  ne  faccia  richiesta,  purche'  in
          possesso  dei  necessari  requisiti di capacita' tecnica ed
          economica.  La  concessione  e'  accordata,  a  parita'  di
          condizioni,   in   via  preferenziale  all'ENEL  o  all'ENI
          singolarmente o in contitolarita' paritetica".
          - Art. 3, comma 2, della legge n. 896/1986: "2. In caso  di
          concorso  di  piu'  istanze  relative  alla stessa zona, il
          permesso e' rilasciato tenendo conto della garanzia  che  i
          richiedenti  offrono, per competenza ed esperienza, ai fini
          della corretta esecuzione del programma di lavoro proposto,
          della  conoscenza  diretta  di  cui  essi  dispongono   sui
          problemi    geologico-strutturali    specifici    dell'area
          richiesta, dell'ampiezza del programma  di  lavoro,  tenuto
          conto  della  sua  razionalita'  e con riferimento alla sua
          eventuale complementarieta' con  ricerche  svolte  in  zone
          adiacenti".