(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 39)
                               Art. 39 
                      (Area della concessione) 
1. Per le domande intese ad ottenere concessione di  coltivazione  in
aree ricadenti interamente in terra o in zone contigue di terra e  di
mare l'area oggetto della domanda deve essere definita con le coordi-
nate geografiche dei vertici con riferimento alla rappresentazione di
essa su foglio originale, bollato e firmato  dal  richiedente,  della
carta d'Italia edita dall'Istituto  geografico  militare  alla  scala
1:100.000. 
2. Per le domande intese ad ottenere concessione di  coltivazione  in
aree ricadenti interamente in mare la rappresentazione grafica di cui
al comma 1 sara' redatta  su  fogli  originali  della  carta  nautica
dell'Istituto idrografico della marina alla scala 1:250.000. 
3. L'area della concessione, oltre a rispondere ai requisiti  di  cui
all'art. 32, comma 2, deve essere continua, delimitata  da  archi  di
meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o a  un
multiplo di esso, salvo che per il lato eventualmente coincidente con
la frontiera dello Stato o con la linea che segna il  limite  esterno
della piattaforma continentale italiana o con la linea costiera o con
il perimetro del territorio di esclusiva dell'ENEL di cui all'art. 3,
comma 6, della legge, o con il perimetro di permessi di ricerca o  di
concessioni di coltivazione gia' accordati e confermati ai sensi  del
presente regolamento. 
4. L'estensione dell'area richiesta in  concessione  e'  espressa  in
kmq. 
5. I vertici dell'area della concessione devono essere indicati  come
specificato nell'art. 6, comma 2, punto e). 
 
    

          Nota all'art. 39:
          -  Per  il  testo  dell'art.  3,  comma  6,  della legge n.
          896/1986 vedi in nota all'art. 6.