Art. 39 (Area della concessione) 1. Per le domande intese ad ottenere concessione di coltivazione in aree ricadenti interamente in terra o in zone contigue di terra e di mare l'area oggetto della domanda deve essere definita con le coordi- nate geografiche dei vertici con riferimento alla rappresentazione di essa su foglio originale, bollato e firmato dal richiedente, della carta d'Italia edita dall'Istituto geografico militare alla scala 1:100.000. 2. Per le domande intese ad ottenere concessione di coltivazione in aree ricadenti interamente in mare la rappresentazione grafica di cui al comma 1 sara' redatta su fogli originali della carta nautica dell'Istituto idrografico della marina alla scala 1:250.000. 3. L'area della concessione, oltre a rispondere ai requisiti di cui all'art. 32, comma 2, deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o a un multiplo di esso, salvo che per il lato eventualmente coincidente con la frontiera dello Stato o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana o con la linea costiera o con il perimetro del territorio di esclusiva dell'ENEL di cui all'art. 3, comma 6, della legge, o con il perimetro di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione gia' accordati e confermati ai sensi del presente regolamento. 4. L'estensione dell'area richiesta in concessione e' espressa in kmq. 5. I vertici dell'area della concessione devono essere indicati come specificato nell'art. 6, comma 2, punto e).
Nota all'art. 39: - Per il testo dell'art. 3, comma 6, della legge n. 896/1986 vedi in nota all'art. 6.