(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 4)
                               Art. 4 
                  (Capacita' tecnica ed economica) 
1. La capacita'  tecnica  ed  economica  e'  valutata  dal  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base di idonea
documentazione  presentata  unitamente   all'istanza   dai   soggetti
richiedenti il permesso di ricerca o la concessione di coltivazione. 
2. Essa deve essere adeguata ai  lavori  di  ricerca  e  coltivazione
delle risorse geotermiche programmati, al prevedibile sviluppo  degli
stessi, ed all'eventuale realizzazione  del  progetto  geotermico,  e
tale da garantire l'adempimento da parte del  richiedente  il  titolo
minerario, di tutti gli obblighi nei  confronti  dello  Stato  e  dei
terzi in genere, anche  con  riguardo  alle  opere  di  tutela  e  di
recupero ambientali che si intendono eseguire.