(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 40)
                               Art. 40 
            (Esercizio della concessione di coltivazione) 
1. Il  titolare  della  concessione  di  coltivazione  e'  tenuto  ad
eseguire il programma di lavoro e ad  effettuare  in  ogni  tempo  la
coltivazione secondo le  regole  della  buona  tecnica,  iniziando  i
lavori di sviluppo del campo geotermico entro  il  termine  stabilito
nel decreto di conferimento della concessione e  proseguendoli  senza
ingiustificate soste.