Art. 40 (Esercizio della concessione di coltivazione) 1. Il titolare della concessione di coltivazione e' tenuto ad eseguire il programma di lavoro e ad effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della buona tecnica, iniziando i lavori di sviluppo del campo geotermico entro il termine stabilito nel decreto di conferimento della concessione e proseguendoli senza ingiustificate soste.