Art. 43 (Tutela del campo geotermico) 1. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, puo' imporre particolari prescrizioni per la tutela del campo geotermico qualora nell'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal decreto e dal presente regolamento, derivi pregiudizio al campo stesso.