(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 43)
                               Art. 43 
                    (Tutela del campo geotermico) 
1. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito
il Comitato tecnico per gli idrocarburi  e  per  la  geotermia,  puo'
imporre particolari prescrizioni per la tutela del  campo  geotermico
qualora nell'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza  di
tutti gli obblighi imposti dal decreto e  dal  presente  regolamento,
derivi pregiudizio al campo stesso.