(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 44)
                               Art. 44 
                      (Sospensione dei lavori) 
1. Il concessionario puo' sospendere di propria iniziativa  i  lavori
di coltivazione e di ulteriore ricerca  solo  per  ragioni  di  forza
maggiore  o  per  giustificati  motivi   tecnico-economici,   dandone
immediata notizia all'Ingegnere capo della Sezione competente per  la
approvazione. 
2.  Al  di  fuori  dei  casi  previsti  nel  precedente   comma,   il
concessionario non puo' sospendere  i  lavori  se  non  espressamente
autorizzato dall'Ingegnere capo. 
3. Avverso le decisioni dell'Ingegnere capo che neghi la approvazione
ed ordini l'immediata ripresa dei lavori o neghi l'autorizzazione  il
concessionario  puo'  presentare  ricorso  gerarchico   al   Ministro
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  il  quale  decide,
sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per  la  geotermia.
Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo che lo stesso Ministro non
riconosca  l'esistenza  di  giustificati  motivi  per  consentire  la
sospensione del provvedimento impugnato.