Art. 44 (Sospensione dei lavori) 1. Il concessionario puo' sospendere di propria iniziativa i lavori di coltivazione e di ulteriore ricerca solo per ragioni di forza maggiore o per giustificati motivi tecnico-economici, dandone immediata notizia all'Ingegnere capo della Sezione competente per la approvazione. 2. Al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, il concessionario non puo' sospendere i lavori se non espressamente autorizzato dall'Ingegnere capo. 3. Avverso le decisioni dell'Ingegnere capo che neghi la approvazione ed ordini l'immediata ripresa dei lavori o neghi l'autorizzazione il concessionario puo' presentare ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale decide, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia. Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo che lo stesso Ministro non riconosca l'esistenza di giustificati motivi per consentire la sospensione del provvedimento impugnato.