Art. 45 (Comunicazioni di dati all'autorita' mineraria) 1. Entro il giorno 20 di ciascun mese, il concessionario deve riferire all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente sui lavori svolti nel mese precedente e comunicare i dati relativi alla produzione di fluidi e di energia ottenuta ed alla utilizzazione effettuata. 2. Il concessionario comunica altresi' i mezzi di avviamento alla utilizzazione e le utenze cui il prodotto e' destinato, nonche' la quota di energia prodotta corrispondente al fabbisogno energetico interno anche ai fini di cui all'art. 17 della legge. 3. Devono ugualmente essere comunicati i dati di produzione relativi alle eventuali sostanze associate estratte. 4. Oltre alle comunicazioni mensili indicate nei commi precedenti il concessionario deve, in ogni tempo, fornire all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente i dati e le notizie di carattere tecnico ed economico che essi richiedano. Dalla data dell'attuazione delle deleghe previste all'articolo 34 del presente decreto legislativo sono abrogati gli articoli 44 e 53 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395. Dalla data dell'attuazione delle deleghe previste all'articolo 34 del presente decreto legislativo sono abrogati gli articoli 44 e 53 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395.
Nota all'art. 45: - Art. 17 della legge n. 896/1986: "Art. 17 (Canoni e contributi). - 1.Il titolare di permesso di ricerca deve corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato di L. 40.000 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area di permesso. 2. Il titolare della concessione di coltivazione deve corrispondere allo Stato o alla Regione un canone annuo anticipato di L. 80.000 per chilometro quadrato di superficie compresa nell'area della concessione. 3. Sono altresi' dovuti, dall'ENEL o dagli altri soggetti utilizzatori, in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti con potenza superiore a 3 MW che utilizzano o che utilizzeranno risorse geotermiche, i seguenti contributi: a) L. 0,50 per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, nonche' prodotta da impianti gia' in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, ai comuni in cui e' compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando comunque ai comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60%; b) L. 0,50 per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorche' prodotta da impianti in funzione dal 31 dicembre 1980, alle Regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione. 4. L'individuazione dei Comuni destinatari dei contributi, di cui al comma precedente, e la ripartizione del contributo fra gli stessi e' disposta con decreto del presidente della giunta regionale. Nel caso in cui i campi geotermici interessino territori di Regioni limitrofe, la ripartizione dei contributi verra' effettuata d'intesa tra le Regioni medesime, o in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. Ai comuni sede di impianto di produzione di energia elettrica e' inoltre dovuto, dall'ENEL o dagli altri soggetti utilizzatori, un contributo una tantum di L. 12.000 per KW di potenza nominale degli impianti entrati in esercizio a far data dal 1o gennaio 1984 o che entreranno in esercizio dopo l'entrata in vigore della presente legge. 6. Gli importi dei canoni di cui ai commi 1 e 2 e del contributo una tantum di cui al comma 5 sono indicizzati, ogni due anni sulla base delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393. 7. Sono escluse dal corrispondere i contributi di cui sopra le imprese singole o associate per la quota di energia elettrica prodotta corrispondente al loro fabbisogno interno. 8. Il gettito dei canoni e contributi di cui al presente articolo e' vincolato e sara' tassativamente destinato dalle Regioni e dai Comuni alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale ai territori interessati dagli insediamenti degli impianti nonche' al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo".