(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 45)
                               Art. 45 
           (Comunicazioni di dati all'autorita' mineraria) 
1. Entro il  giorno  20  di  ciascun  mese,  il  concessionario  deve
riferire all'Ufficio nazionale minerario per  gli  idrocarburi  e  la
geotermia ed alla Sezione  competente  sui  lavori  svolti  nel  mese
precedente e comunicare i dati relativi alla produzione di  fluidi  e
di energia ottenuta ed alla utilizzazione effettuata. 
2. Il concessionario comunica altresi' i  mezzi  di  avviamento  alla
utilizzazione e le utenze cui il prodotto e'  destinato,  nonche'  la
quota di energia prodotta  corrispondente  al  fabbisogno  energetico
interno anche ai fini di cui all'art. 17 della legge. 
3. Devono ugualmente essere comunicati i dati di produzione  relativi
alle eventuali sostanze associate estratte. 
4. Oltre alle comunicazioni mensili indicate nei commi precedenti  il
concessionario deve, in ogni  tempo,  fornire  all'Ufficio  nazionale
minerario  per  gli  idrocarburi  e  la  geotermia  ed  alla  Sezione
competente i dati e le notizie di carattere tecnico ed economico  che
essi richiedano. 
Dalla data dell'attuazione delle deleghe previste all'articolo 34 del
presente decreto legislativo sono abrogati gli articoli 44 e  53  del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica  27
maggio  1991,  n.  395.  Dalla  data  dell'attuazione  delle  deleghe
previste  all'articolo  34  del  presente  decreto  legislativo  sono
abrogati gli articoli 44 e 53 del regolamento approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395. 
 
    

          Nota all'art. 45:
          - Art. 17 della legge n. 896/1986:
          "Art. 17 (Canoni e contributi). - 1.Il titolare di permesso
          di  ricerca  deve  corrispondere allo Stato il canone annuo
          anticipato di L. 40.000 per  ogni  chilometro  quadrato  di
          superficie compresa nell'area di permesso.
          2.  Il  titolare  della  concessione  di  coltivazione deve
          corrispondere allo Stato o alla  Regione  un  canone  annuo
          anticipato   di   L.  80.000  per  chilometro  quadrato  di
          superficie compresa nell'area della concessione.
          3. Sono altresi' dovuti, dall'ENEL o dagli  altri  soggetti
          utilizzatori,  in caso di produzione di energia elettrica a
          mezzo  di  impianti  con  potenza  superiore  a  3  MW  che
          utilizzano  o  che  utilizzeranno  risorse  geotermiche,  i
          seguenti contributi:
          a) L. 0,50 per ogni KWh di energia elettrica  prodotta  nel
          campo  geotermico,  nonche'  prodotta  da  impianti gia' in
          funzione alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  ai  comuni  in  cui e' compreso il campo geotermico
          coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo
          o dall'insieme  dei  titoli  di  coltivazione,  assicurando
          comunque  ai  comuni,  sede  di  impianti,  una  quota  non
          inferiore al 60%;
          b) L. 0,50 per ogni KWh di energia elettrica  prodotta  nel
          campo   geotermico,   ancorche'  prodotta  da  impianti  in
          funzione  dal  31  dicembre  1980,  alle  Regioni  nel  cui
          territorio  sono  compresi  i  campi  geotermici coltivati,
          proporzionalmente  all'area   delimitata   dal   titolo   o
          dall'insieme dei titoli di coltivazione.
          4.  L'individuazione dei Comuni destinatari dei contributi,
          di  cui  al  comma  precedente,  e  la   ripartizione   del
          contributo  fra  gli  stessi  e'  disposta  con decreto del
          presidente della giunta regionale. Nel caso in cui i  campi
          geotermici  interessino  territori di Regioni limitrofe, la
          ripartizione dei contributi verra' effettuata d'intesa  tra
          le  Regioni  medesime,  o  in  mancanza di tale intesa, con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato.
          5.  Ai  comuni  sede  di  impianto di produzione di energia
          elettrica  e'  inoltre  dovuto,  dall'ENEL  o  dagli  altri
          soggetti  utilizzatori,  un  contributo  una  tantum  di L.
          12.000 per KW di potenza nominale degli impianti entrati in
          esercizio a far data dal 1o gennaio 1984 o  che  entreranno
          in esercizio dopo l'entrata in vigore della presente legge.
          6.  Gli  importi  dei  canoni  di  cui ai commi 1 e 2 e del
          contributo una tantum di cui al comma 5  sono  indicizzati,
          ogni  due  anni  sulla  base  delle  disposizioni di cui al
          secondo comma dell'art. 15 della legge 2  agosto  1975,  n.
          393.
          7. Sono escluse dal corrispondere i contributi di cui sopra
          le  imprese  singole  o  associate  per la quota di energia
          elettrica  prodotta  corrispondente  al   loro   fabbisogno
          interno.
          8.  Il  gettito  dei canoni e contributi di cui al presente
          articolo e'  vincolato  e  sara'  tassativamente  destinato
          dalle  Regioni e dai Comuni alla promozione di investimenti
          finalizzati al risparmio ed al recupero  di  energia,  alle
          migliori  utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale
          ai territori interessati dagli insediamenti degli  impianti
          nonche'  al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel
          quadro  degli  interventi  previsti  dallo   stesso   piano
          regionale di sviluppo".