Art. 46 (Utilizzo di imprese specializzate) 1. Per l'esecuzione di lavori di sviluppo e coltivazione del campo geotermico e di ricerca nell'ambito della concessione, il concessionario puo' avvalersi dell'opera di imprese specializzate. 2. Si applicano in proposito le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 14.