(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 46)
                               Art. 46 
                 (Utilizzo di imprese specializzate) 
1. Per l'esecuzione di lavori di sviluppo e  coltivazione  del  campo
geotermico  e  di   ricerca   nell'ambito   della   concessione,   il
concessionario puo' avvalersi dell'opera di imprese specializzate. 
2. Si applicano in proposito le disposizioni di cui al secondo  comma
dell'art. 14.