(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 47)
                               Art. 47 
    (Obblighi del concessionario nei confronti di altri titolari) 
1. Il concessionario deve consentire che i titolari  di  permessi  di
ricerca o di concessioni di coltivazione finitimi,  per  riconosciuta
necessita' di esecuzione delle operazioni relative  al  completamento
di rilievi geofisici, accedano nell'ambito della propria  concessione
di coltivazione a seguito di autorizzazione dell'Ingegnere capo della
Sezione competente che stabilisce le opportune cautele. 
2. Al concessionario devono essere forniti, su sua richiesta, i  dati
rilevati durante le predette operazioni. 
3. Il concessionario deve, altresi', consentire la posa di  condotte,
debitamente autorizzate, per il trasporto di fluidi geotermici  o  di
idrocarburi.