Art. 47 (Obblighi del concessionario nei confronti di altri titolari) 1. Il concessionario deve consentire che i titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione finitimi, per riconosciuta necessita' di esecuzione delle operazioni relative al completamento di rilievi geofisici, accedano nell'ambito della propria concessione di coltivazione a seguito di autorizzazione dell'Ingegnere capo della Sezione competente che stabilisce le opportune cautele. 2. Al concessionario devono essere forniti, su sua richiesta, i dati rilevati durante le predette operazioni. 3. Il concessionario deve, altresi', consentire la posa di condotte, debitamente autorizzate, per il trasporto di fluidi geotermici o di idrocarburi.