(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 5)
                               Art. 5 
      (Aggiornamento dell'inventario delle risorse geotermiche) 
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2, comma 4, della legge,
il Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  si
avvale del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e  per  la
geotermia. 
 
    

          Note all'art. 5:
          - Art. 2, comma 4, della legge n. 896/1986: "4. Il Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   cura
          l'aggiornamento dell'inventario e, d'intesa con il Ministro
          per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  la  ricerca
          scientifica e tecnologica, promuove l'acquisizione di nuove
          tecnologie per la ricerca  e  lo  sfruttamento  di  risorse
          geotermiche,   anche  mediante  convenzioni  con  operatori
          pubblici o privati di adeguate capacita' tecniche".