Art. 5 (Aggiornamento dell'inventario delle risorse geotermiche) 1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2, comma 4, della legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.
Note all'art. 5: - Art. 2, comma 4, della legge n. 896/1986: "4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura l'aggiornamento dell'inventario e, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, promuove l'acquisizione di nuove tecnologie per la ricerca e lo sfruttamento di risorse geotermiche, anche mediante convenzioni con operatori pubblici o privati di adeguate capacita' tecniche".