(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 50)
                               Art. 50 
(Rinvenimento di fluidi geotermici, di idrocarburi e di falde idriche
                               dolci) 
1. Il rinvenimento di fluidi geotermici, nel corso dello sviluppo del
campo, deve essere denunciato dal  concessionario,  entro  15  giorni
all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed
alla Sezione competente. 
2. Analoga comunicazione deve essere fatta in caso di rinvenimento di
idrocarburi liquidi o gassosi in quantita' significativa e  di  falde
idriche dolci. 
3. In entrambi i casi devono essere adottate le eventuali  cautele  e
misure di sicurezza disposte dall'Ingegnere capo.