Art. 50 (Rinvenimento di fluidi geotermici, di idrocarburi e di falde idriche dolci) 1. Il rinvenimento di fluidi geotermici, nel corso dello sviluppo del campo, deve essere denunciato dal concessionario, entro 15 giorni all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente. 2. Analoga comunicazione deve essere fatta in caso di rinvenimento di idrocarburi liquidi o gassosi in quantita' significativa e di falde idriche dolci. 3. In entrambi i casi devono essere adottate le eventuali cautele e misure di sicurezza disposte dall'Ingegnere capo.