(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 52)
                               Art. 52 
                        (Prove di produzione) 
1. Le prove di produzione, a seguito  di  ulteriore  ritrovamento  di
fluidi geotermici, devono essere iniziate, salvo giustificati motivi,
entro 6 mesi dal completamento del pozzo, e  devono  essere  condotte
con continuita' sotto il controllo della Sezione competente che  puo'
impartire eventuali prescrizioni in proposito. 
2. L'Ingegnere capo della Sezione competente  cura  la  redazione  di
apposito verbale delle prove effettuate. 
3. Durante il periodo delle prove,  il  concessionario  e'  tenuto  a
comunicare settimanalmente  alla  Sezione  competente  tutti  i  dati
tecnici inerenti alle stesse.