Art. 52 (Prove di produzione) 1. Le prove di produzione, a seguito di ulteriore ritrovamento di fluidi geotermici, devono essere iniziate, salvo giustificati motivi, entro 6 mesi dal completamento del pozzo, e devono essere condotte con continuita' sotto il controllo della Sezione competente che puo' impartire eventuali prescrizioni in proposito. 2. L'Ingegnere capo della Sezione competente cura la redazione di apposito verbale delle prove effettuate. 3. Durante il periodo delle prove, il concessionario e' tenuto a comunicare settimanalmente alla Sezione competente tutti i dati tecnici inerenti alle stesse.