(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 53)
                               Art. 53 
                    (Abbandono di pozzo sterile) 
1. Il concessionario, nel caso in cui intenda  abbandonare  il  pozzo
ritenuto sterile o non suscettibile di  assicurare  ulteriormente  la
produzione commerciale, deve richiedere la preventiva  autorizzazione
all'Ingegnere capo della Sezione competente, precisando il  piano  di
sistemazione del pozzo stesso. 
2. L'Ingegnere capo puo' impartire  eventuali  istruzioni  in  merito
alla sistemazione del pozzo. 
3. In caso  di  rifiuto  dell'autorizzazione  il  provvedimento  deve
essere motivato. 
4.  Avverso  il  provvedimento  di  rifiuto  dell'Ingegnere  capo  il
concessionario  puo'  avanzare   ricorso   gerarchico   al   Ministro
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  il  quale  decide
sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.