Art. 53 (Abbandono di pozzo sterile) 1. Il concessionario, nel caso in cui intenda abbandonare il pozzo ritenuto sterile o non suscettibile di assicurare ulteriormente la produzione commerciale, deve richiedere la preventiva autorizzazione all'Ingegnere capo della Sezione competente, precisando il piano di sistemazione del pozzo stesso. 2. L'Ingegnere capo puo' impartire eventuali istruzioni in merito alla sistemazione del pozzo. 3. In caso di rifiuto dell'autorizzazione il provvedimento deve essere motivato. 4. Avverso il provvedimento di rifiuto dell'Ingegnere capo il concessionario puo' avanzare ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale decide sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.