(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 56)
Art. 56
(Campo geotermico internazionale)
1. Qualora si accerti che un campo geotermico si estende da ambo le
parti della linea di confine o di delimitazione della piattaforma
continentale con altro Stato, con la conseguenza che il campo puo'
essere razionalmente coltivato con programma unico, il titolare della
concessione rivolge istanza all'Ufficio nazionale minerario per gli
idrocarburi e la geotermia per la piu' opportuna azione diplomatica
presso le autorita' dello Stato interessato per convenire le
modalita' con le quali coltivare il campo predetto.