(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 56)
                               Art. 56 
                  (Campo geotermico internazionale) 
1. Qualora si accerti che un campo geotermico si estende da  ambo  le
parti della linea di confine o  di  delimitazione  della  piattaforma
continentale con altro Stato, con la conseguenza che  il  campo  puo'
essere razionalmente coltivato con programma unico, il titolare della
concessione rivolge istanza all'Ufficio nazionale minerario  per  gli
idrocarburi e la geotermia per la piu' opportuna  azione  diplomatica
presso  le  autorita'  dello  Stato  interessato  per  convenire   le
modalita' con le quali coltivare il campo predetto.