(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 57)
Art. 57
(Obblighi del concessionario)
1. Il titolare della concessione di coltivazione e' tenuto:
a) ad eseguire le operazioni con la piu' rigorosa osservanza delle
norme di sicurezza stabilite dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dalle amministrazioni dello Stato
interessate;
b) ad osservare ogni altra disposizione successivamente impartita
dall'Ingegnere capo della Sezione competente ai fini della regolare
esecuzione del programma;
c) a porre in essere le misure indicate nei provvedimenti di
autorizzazione all'iniezione o alla reiniezione;
d) ad adottare le misure stabilite ai fini della conservazione delle
risorse rinvenute;
e) a comunicare ogni notizia di carattere economico e tecnico e gli
altri richiesti dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi
e la geotermia e dalla Sezione competente.