(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 57)
                               Art. 57 
                    (Obblighi del concessionario) 
1. Il titolare della concessione di coltivazione e' tenuto: 
a) ad eseguire le operazioni con la piu'  rigorosa  osservanza  delle
norme  di  sicurezza  stabilite  dal  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato  e  dalle  amministrazioni  dello  Stato
interessate; 
b) ad osservare ogni  altra  disposizione  successivamente  impartita
dall'Ingegnere capo della Sezione competente ai fini  della  regolare
esecuzione del programma; 
c) a  porre  in  essere  le  misure  indicate  nei  provvedimenti  di
autorizzazione all'iniezione o alla reiniezione; 
d) ad adottare le misure stabilite ai fini della conservazione  delle
risorse rinvenute; 
e) a comunicare ogni notizia di carattere economico e tecnico  e  gli
altri richiesti dall'Ufficio nazionale minerario per gli  idrocarburi
e la geotermia e dalla Sezione competente.