(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 58)
                               Art. 58 
                     (Proroga della concessione) 
1. Il titolare della concessione di coltivazione che intenda ottenere
una  proroga  della  vigenza  deve  presentare  la  relativa  domanda
all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed
alla Sezione competente. 
2. La domanda puo' essere presentata se sono  decorsi  almeno  i  due
terzi del periodo di vigenza e,  comunque,  prima  di  6  mesi  dalla
scadenza del titolo. 
3. La domanda deve essere  corredata  di  una  dettagliata  relazione
tecnica,  con  relativa  documentazione,  sui  lavori   svolti,   sui
risultati ottenuti, sulle produzioni effettuate e sulle utilizzazioni
realizzate nell'ambito della concessione, in relazione  al  programma
dei lavori di coltivazione e di ricerca approvato con il  decreto  di
conferimento o di proroga della concessione stessa. 
4. Il concessionario deve indicare nella domanda l'area per la  quale
viene richiesta la proroga e la durata della proroga stessa. 
5. Alla domanda deve essere  allegato  il  programma  dei  lavori  di
coltivazione e di eventuale ulteriore ricerca che  il  concessionario
intende svolgere nel periodo  di  proroga,  con  l'indicazione  degli
obiettivi della ricerca, degli  impegni  di  spesa  e  dei  tempi  di
esecuzione delle singole fasi operative. 
6. Alla domanda deve inoltre essere allegato il piano di coltivazione
e di  utilizzazione  delle  risorse  geotermiche  e  delle  eventuali
sostanze associate, relativo al periodo di proroga richiesto. 
7. Il  programma  dei  lavori  ed  il  piano  di  coltivazione  e  di
utilizzazione devono essere approvati, sentito  il  Comitato  tecnico
per gli idrocarburi e per la geotermia, con il decreto che conferisce
la proroga.