Art. 58 (Proroga della concessione) 1. Il titolare della concessione di coltivazione che intenda ottenere una proroga della vigenza deve presentare la relativa domanda all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ed alla Sezione competente. 2. La domanda puo' essere presentata se sono decorsi almeno i due terzi del periodo di vigenza e, comunque, prima di 6 mesi dalla scadenza del titolo. 3. La domanda deve essere corredata di una dettagliata relazione tecnica, con relativa documentazione, sui lavori svolti, sui risultati ottenuti, sulle produzioni effettuate e sulle utilizzazioni realizzate nell'ambito della concessione, in relazione al programma dei lavori di coltivazione e di ricerca approvato con il decreto di conferimento o di proroga della concessione stessa. 4. Il concessionario deve indicare nella domanda l'area per la quale viene richiesta la proroga e la durata della proroga stessa. 5. Alla domanda deve essere allegato il programma dei lavori di coltivazione e di eventuale ulteriore ricerca che il concessionario intende svolgere nel periodo di proroga, con l'indicazione degli obiettivi della ricerca, degli impegni di spesa e dei tempi di esecuzione delle singole fasi operative. 6. Alla domanda deve inoltre essere allegato il piano di coltivazione e di utilizzazione delle risorse geotermiche e delle eventuali sostanze associate, relativo al periodo di proroga richiesto. 7. Il programma dei lavori ed il piano di coltivazione e di utilizzazione devono essere approvati, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, con il decreto che conferisce la proroga.