(Regolamento di attuazione Legge 9 dicembre 1986, n. 896-art. 60)
                               Art. 60 
                             (Rinuncia) 
1.  Il  titolare  della  concessione  di  coltivazione  che   intenda
rinunciare alla  concessione  deve  farne  dichiarazione  all'Ufficio
nazionale minerario per  gli  idrocarburi  e  la  geotermia  ed  alla
Sezione competente, senza apporvi condizione alcuna. 
2.  Alla  dichiarazione  di  rinuncia  devono  essere   allegati   un
dettagliato programma di ripristino finale delle aree interessate dai
lavori e una relazione tecnica conclusiva sui lavori effettuati,  sui
risultati  conseguiti,  sulle  produzioni   e   sulle   utilizzazioni
realizzate nell'ambito della concessione, nonche'  sulle  motivazioni
che inducono il concessionario alla rinuncia. 
3. Il Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
acquisiti  i  pareri  delle   altre   amministrazioni   dello   Stato
interessate,  approva  il  programma  di  ripristino   e   stabilisce
eventuali prescrizioni. 
4. In merito alla rinuncia provvede il Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, con decreto di accettazione, sentito il
Comitato tecnico per gli idrocarburi e  per  la  geotermia  e  previa
verifica degli adempimenti relativi alla  sicurezza  ed  alla  tutela
ambientale. 
5. E' comunque dovuto il canone per l'anno in corso.